ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: DALLAI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI LELLO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
SCOPELLITI ROSANNA AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/096
presentato da
DALLAI Luigi
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa» presenta anche disposizioni relative alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ed alla stipula di contratti di lavoro per enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn);
    i costi del personale universitario convenzionato sono interamente a carico del bilancio aziendale, mentre per il personale dirigenziale Ssn una parte dei costi grava sui fondi contrattuali e una parte sul bilancio;
    nel quadriennio dal 2011 al 2014, per l'attuazione delle disposizioni presenti nel decreto-legge numero 78 del 2010 i fondi contrattuali non sono stati incrementati ed hanno subito consistenti decurtazioni sia per ricondurne il valore complessivo al tetto di spesa 2010, sia per diminuzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio rispetto al 2010. Tali decurtazioni, così come determinate nella costituzione definitiva dei Fondi relativi all'anno 2014, sono rese stabili nella costituzione dei medesimi Fondi a partire dall'anno 2015;
    nelle Aziende Ospedaliere Universitarie nelle quali, per uno o più anni inclusi nel periodo considerato, si sia verificata la riduzione del personale universitario con funzioni assistenziali equiparato alla dirigenza medica e sanitaria del Ssn (afferente ai vari Dipartimenti ad attività integrata) dirigenziale convenzionato (a causa di cessazioni o pensionamenti) non sostituito da altro personale universitario, per lo svolgimento delle medesime attività assistenziali convenzionati, si è determinata anche la riduzione dei costi a bilancio, ma allo stesso tempo, per mantenere il livello dei servizi e delle prestazioni, si è reso necessario assumere personale dirigente del Ssn;
    affidare nuovi incarichi apicali (soprattutto di natura gestionale) a personale dirigenziale Ssn, per strutture la cui direzione era da sempre stata affidata a personale universitario «convenzionato» con funzioni assistenziali ed il cui costo non era pertanto stato considerato nella costituzione iniziale del Fondo di Posizione;
    ciò ha determinato un aumento dei costi a carico del Fondo stesso, senza che si siano potuti applicare, in parte per il blocco ex articolo 9, comma 2-bis, in parte perché non espressamente previsti dalla norma contrattuale medesima, gli incrementi dei fondi previsti dall'articolo 53 CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA dell'8 giugno 2000;
    è quindi necessario rideterminare l'entità complessiva dei fondi in misura adeguata a sostenere i costi dell'organizzazione, che pure nel periodo intercorso è stata razionalizzata con la riduzione del numero delle strutture complesse e semplici. In particolare il Fondo di posizione deve poter garantire, oltre al sostenimento dei trattamenti economici fissi previsti dalle disposizioni contrattuali, compresi quelli relativi agli incarichi dirigenziali coerenti con l'assetto organizzativo aziendale, anche gli sviluppi di carriera legati al progressivo accrescimento del livello di specializzazione dei dirigenti mediante il conferimento di incarichi professionali e di struttura, e il fondo disagio deve risultare adeguato alle necessità organizzative (piano guardie e pronta disponibilità);
    questa disposizione normativa dovrebbe inoltre consentire alle Aziende Ospedaliere Universitarie, nelle quali si siano verificate le dinamiche sopracitate, di rideterminare i fondi contrattuali della dirigenza rendendoli adeguati all'organizzazione attuale, in cui si ha una maggiore numerosità di dirigenti dipendenti Ssn rispetto ai convenzionati universitari, se confrontati con l'anno di riferimento 2010;
    tale rideterminazione dei fondi contrattuali non dovrebbe comportare una redistribuzione di eventuali residui dei fondi posizione e disagio (riversandoli temporaneamente a fondo di risultato) né il superamento del tetto di spesa complessivo (dato dalla componente ospedaliera e componente universitaria) dell'anno di riferimento 2010,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile una norma che permetta, coerentemente con quanto espresso in premessa, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie (di cui all'articolo 2, lettera b, del decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma n. 236 della legge n. 208 del 2015, di poter rideterminare, previa autorizzazione con atto regionale, l'ammontare complessivo dei fondi contrattuali del personale dirigenziale del Ssn per l'anno 2017, incrementandolo con le modalità previste dalla normativa contrattuale del personale dirigenziale del SSN, rispettando la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2010 per il personale SSN e per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali. Tali rideterminazioni possono essere concesse a condizione che si sia verificata una diminuzione della spesa per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali e che l'importo complessivo derivante dalla somma dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2017, non risulti superiore all'importo complessivo derivante dalla somma dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2010 e della spesa per il medesimo anno 2010 a carico del bilancio aziendale per il personale universitario convenzionato equiparato al personale dirigenziale del Ssn.

9/4304/96Dallai, Di Lello, Becattini, Fiorio, Scopelliti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

condizione dell'aiuto

soppressione di posti di lavoro