ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BIASOTTI SANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/093
presentato da
BIASOTTI Sandro
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 9 del provvedimento all'esame, ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l'accesso al mercato dei servizi automobilistici di linea interregionale, con particolare riferimento allo svolgimento di tali servizi in forma di raggruppamento di imprese, dettando la definizione normativa di raggruppamento di tipo verticale e orizzontale, nonché definendo le attività che nell'uno e nell'altro caso l'impresa mandataria e le imprese mandanti sono tenute ad eseguire;
    la norma introdotta prescrive un termine di 90 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, entro il quale le aziende operanti nel settore dovranno adeguarsi – pena la decadenza dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio – dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi 90 giorni deve effettuare le opportune verifiche;
    la suddetta norma, introdotta al Senato con l'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo parlamentare CoR, in sede di conversione del decreto-legge, viola la natura stessa del provvedimento al nostro esame che ha il solo fine di prorogare i termini in scadenza e non di modificare norme sostanziali;
    la disposizione introdotta lede alcuni principi cardine del nostro ordinamento posti a presidio dell'attività di impresa e del libero gioco concorrenziale e viola il principio della certezza del diritto, pregiudica gravemente il legittimo affidamento degli operatori economici sulla normativa vigente, riducendo l'offerta di servizi ai passeggeri;
    un approfondimento su questo tema sarebbe stato sicuramente più consono in sede referente del disegno di legge annuale per la concorrenza, il cui esame, tuttavia, procede molto lentamente in Senato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a valutare ogni opportuna iniziativa di tipo normativo al fine di ripristinare l'accesso al mercato delle linee interregionali di competenza statale così come regolate prima dell'introduzione della norma succitata.
9/4304/93Biasotti, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera prestazione di servizi

societa' di servizi

accesso al mercato