ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: SARTI GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

NON ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RESPINTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/085
presentato da
SARTI Giulia
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 dispone una serie di proroghe in materia di giustizia ed, in particolare, al comma 2-bis, stabilisce la modifica della norma di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016, interviene sulla disciplina relativa ai trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede o che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione. Per tali magistrati, viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale);
    la suddetta modifica è stata introdotta in corso d'opera, mediante il maxiemendamento presentato dal Governo al Senato, quale frutto di un significativo confronto tra le associazioni di Magistratura e lo stesso esecutivo, confronto che, tuttavia aveva – ed ha – ad oggetto anche un'ulteriore ed assai rilevante disposizione contenuta nel medesimo decreto-legge n. 168/2016, riguardante la proroga del trattenimento in servizio oltre i limiti pensionistici dei soli magistrati ricoprenti funzioni apicali;
    con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il Governo decise di abbassare l'età di pensionamento dei magistrati passando dai 75 ai 70 anni, fissando l'entrata in vigore della disposizione al 31 dicembre 2015. Che, nel 2015, con il decreto 83 convertito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, il Governo ha ordinato un'ulteriore proroga, disponendo che i magistrati ordinari che non abbiano compiuto 72 anni al 31 dicembre 2015 restassero in servizio fino al 31 dicembre 2016. Cosicché, il 7 gennaio 2016, l'attuale primo presidente della Cassazione fu eletto dal Csm per ricoprire tale incarico, nonostante dovesse essere collocato a riposo il 31 dicembre 2016. Infine, il decreto n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016 ha configurato la terza proroga volta a far entrare in vigore le disposizioni del 2014 il 31 dicembre. 2017, consentendo ancora – in quanto rivolta ai soli magistrati con funzioni apicali e direttive – al Governo di poter disporre la permanenza, tra gli altri, nel proprio incarico dell'attuale primo presidente della Cassazione il quale, all'ultima data indicata dal decreto, non aveva compiuto il settantaduesimo anno di età;
    la scelta del precedente esecutivo di prorogare con decretazione d'urgenza, per un altro anno, il trattenimento in servizio solo di alcuni magistrati – posti ai «vertici» del sistema giudiziario – che sarebbero dovuti andare andati in pensione lo scorso dicembre, ha posto in essere un'evidente situazione di disparità di trattamento fra magistrati, creando una forte discriminazione nei confronti di quei magistrati per i quali è rimasto fermo il termine ultimo di permanenza in servizio fino a settant'anni, stabilito dal richiamato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014;
    le citate disposizioni, in via generale, confermano indirettamente come l'improvvisa decisione dello stesso Governo di abbassare con decreto-legge, nel 2014, l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni in maniera brusca e senza prevedere periodi transitori ed adeguati scaglionamenti, sia stata errata, visto che non ha fatto altro che peggiorare il progressivo vuoto di organico che oggi ha superato le mille unità,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, di garantire l'uniformità di trattamento dei magistrati davanti alla legge, nonché l'autonomia ed indipendenza di questi nei confronti del potere esecutivo, a valutare la possibilità di differire, mediante il primo provvedimento utile, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati, comprendendovi anche quei magistrati che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età.
9/4304/85Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato

sistema giudiziario

pensionato