Legislatura: 17Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Primo firmatario: DONATI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017 DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017 BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017 PALLADINO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI 23/02/2017 RABINO MARIANO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 23/02/2017 DI LELLO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017 ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/02/2017 ZACCAGNINI ADRIANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 23/02/2017 VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017 MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017 IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/02/2017 DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
INVITO AL RITIRO IL 23/02/2017
PARERE GOVERNO IL 23/02/2017
RITIRATO IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
La Camera,
premesso che:
con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;
il decreto legislativo n. 59 del 2010 estende l'applicazione della direttiva anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, costituiscono una «risorsa naturale» limitata, prevedendo in particolare, all'articolo 16, comma 4, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente;
il citato provvedimento, all'articolo 70, comma 1, estende inoltre la possibilità di esercitare il commercio ambulante su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone;
i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del citato provvedimento, con intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali: l'accordo sancito in data 5 luglio 2012 prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;
le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, introducendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ostacolano la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando gli operatori del settore, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale e che è tradizionalmente svolto da piccole imprese, spesso a conduzione familiare, già in difficoltà nel fronteggiare la maggior forza finanziaria delle società di capitali;
l'intesa raggiunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone inoltre difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio;
l'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – in una lettera al Ministro per lo sviluppo economico ha sottolineato da un lato la estrema disomogeneità del percorso amministrativo dei Comuni rispetto alla scadenza del 2017, e dall'altro l'incertezza normativa che rende difficile l'avvio dei bandi per le nuove concessioni, alla scadenza della proroga;
già in altre occasioni, alcune associazioni di categoria hanno chiesto la disapplicazione della direttiva Bolkestein al commercio ambulante o quantomeno l'estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per un tempo abbastanza ampio da permettere l'ammortamento degli investimenti realizzati; la X Commissione della Camera, nel novembre 2015, ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi interessati, nonché delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di approfondimento e discussione del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche;
il 3 novembre del 2016 si è tenuto il primo incontro di questo tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per approfondire la tematica sulla base delle motivazioni esposte dalle rappresentanze di categoria,
impegna il Governo
a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, escludendo il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE ovvero a intraprendere, per quanto di competenza, opportune iniziative per impedire che le limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche determinino effetti negativi sui livelli occupazionali e sulla permanenza dei tradizionali mercati rionali, che sono parte del tessuto economico delle nostre città, della loro immagine turistica e delle loro tradizioni.
9/4304/80. Donati, Becattini, Dallai, Barbanti, Palladino, Rabino, Di Lello, Venittelli, Alfreider, Zaccagnini, Vico, Manfredi, Impegno.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):applicazione del diritto comunitario
diritto del lavoro
politica industriale comunitaria