ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BECATTINI LORENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
BRAGANTINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
DI LELLO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017
RABINO MARIANO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 23/02/2017
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RITIRATO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/077
presentato da
BECATTINI Lorenzo
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, il 12 dicembre 2006, hanno approvato la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, con lo scopo di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;
    il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva mediante il decreto legislativo n. 59 del 2010, applicando tale direttiva anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche;
    il Parlamento europeo, con risoluzione n. 2010/2109 (INI), ha preso atto tuttavia della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati membri; in tal modo infatti si produrrebbero limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con danno per l'occupazione e la permanenza dei tradizionali mercati rionali;
    l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, considera le aree pubbliche una «risorsa naturale» limitata e quindi introduce un limite alle concessioni di posteggi e stabilisce in particolare, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo così in serie difficoltà gli operatori del settore che, nella maggior parte dei casi, hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la propria attività e che, in caso di mancato rinnovo della concessione, subirebbero danni rilevanti;
    l'articolo 70 al comma 5 stabilisce, inoltre, che, in sede di Conferenza unificata, debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; la Conferenza unificata ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;
    questa tipologia di mercati, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale, necessita di maggiore tutela, in quanto fa parte del tessuto economico delle nostre città, della loro immagine turistica e delle loro tradizioni;
    l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010 estende la possibilità di esercitare il commercio ambulante su area pubblica anche a società di capitali, trascurando il fatto che tale tipo di commercio è tradizionalmente svolto da piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che non hanno modo di fronteggiare la maggior forza finanziaria delle società di capitali, in tal modo facendo venir meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore;
    alcune associazioni che rappresentano gli interessi dei commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la direttiva Bolkestein al commercio ambulante, o che quantomeno si preveda l'estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per un tempo abbastanza ampio da permettere l'ammortamento degli investimenti realizzati;
    nel novembre 2015 la X Commissione della Camera – avvertendo la complessità della materia – ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi interessati, nonché delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di approfondimento e discussione del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche;
    il 3 novembre del 2016 si è tenuto il primo incontro di questo tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico con l'impegno ad approfondire la tematica sulla base delle motivazioni esposte dalle rappresentanze di categoria;
    l'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – in una lettera al Ministro per lo sviluppo economico ha sottolineato da un lato la estrema disomogeneità del percorso amministrativo dei comuni rispetto alla scadenza del 2017, e dall'altro l'incertezza normativa che rende difficile l'avvio dei bandi per le nuove concessioni, alla scadenza della proroga;
    alcune associazioni di categoria hanno evidenziato che l'intesa raggiunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una nuova fase di approfondimento del quadro giuridico europeo finalizzata ad una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010, che renda possibile l'esclusione del commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE.
9/4304/77Becattini, Donati, Paola Bragantini, Ermini, Impegno, Albini, Di Lello, Dallai, Rabino, Fiano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

commercio ambulante

risoluzione