ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RESPINTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/054
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di Governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;
    in particolare il comma 2 del succitato articolo 21 ha disposto che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 113 del 2016, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto;
    in sostanza, con il provvedimento succitato, s'intendeva porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sforamento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera, e si autorizzava l'Aifa a pubblicare «l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano degli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015 e, nel caso di mancata istanza di rettifica dei dati forniti dall'Aifa da parte delle aziende farmaceutiche e della filiera distributiva, di fatto le aziende medesime avrebbero beneficiato di uno sconto; la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ha ritenuto questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche;
    con il decreto-legge 113 del 2016 il Governo ha continuato a tamponare la grave situazione che esso stesso aveva creato non rispondendo alle reiterate richieste del M5S sulla necessità di ripensare, invece e con urgenza, la governance dell'Aifa e del settore farmaceutico che, come dimostra anche il decreto all'esame, è stata fallimentare;
    tale disastrosa gestione è stata stigmatizzata anche dalle diverse bocciature del Tar del Lazio e di fatto l'AIFA, nonostante il tanto tempo trascorso, non è stata in grado di determinare con esattezza gli importi che le industrie del farmaco devono versare alle aziende sanitarie e, proprio per tali ragioni, il M5S temeva che la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016 «enti locali» non sarebbe riuscita a risolvere il contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche;
    il M5S avrebbe infatti auspicato che per la risoluzione del contenzioso in essere con le aziende farmaceutiche seguisse altre logiche e fosse contestuale ad una riforma della governance dell'Aifa e del settore farmaceutico, ciò perché si ritiene che la causa dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica abbia la sua origine anche e soprattutto in una governance non trasparente del settore e dell'autorità preposta;
    a riguardo si ricorda che l'articolo 48 del decreto-legge 326 del 2003 disciplina il procedimento di nomina del direttore generale prevedendo che sia nominato con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato/Regioni, mantenendo quindi un livello di discrezionalità inaccettabile tenuto conto dei diversi intendimenti del Governo riguardo la dirigenza pubblica affinché sia garantita l'imparzialità delle nomine;
    è auspicabile invece che il direttore generale non sia nominato discrezionalmente ma tramite un concorso pubblico per titoli ed esami secondo analoghe procedure introdotte nello schema di decreto attuativo della cosiddetta delega Madia (legge n. 124 del 2015) che con riguardo alla nomina dei direttori generali delle strutture del servizio sanitario nazionale, prevede una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, designati pariteticamente dallo Stato e dalle regioni;
    tenuto altresì conto che sia la Commissione consultiva tecnico-scientifica e sia il Comitato prezzi e rimborso hanno un ruolo determinante nell'immissione in commercio dei farmaci e nella definizione del prezzo sia in relazione alle valutazioni tecnico-scientifiche per la definizione del valore terapeutico dei medicinali e ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché sulle sperimentazioni cliniche e sulle risultanze delle attività di farmacovigilanza e sia in relazione all'attività negoziale connessa alla rimborsabilità dei farmaci, ed è auspicabile quindi dare a tali importanti organismi una rappresentanza più diffusa e qualificata;
    l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, che con il provvedimento all'esame s'intende convertire in legge, differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico;
    la relazione tecnica al provvedimento all'esame, confermando tutte le nostre perplessità come sopra illustrate, evidenzia che tale proroga si rende necessaria in quanto l'obiettivo non potrà essere raggiunto nel previsto termine di legge (31 dicembre 2016) a causa dell'ingente contenzioso che è stato presentato dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra contenuta nell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, che ha comportato l'impossibilità di avviare le attività normative finalizzate alla predisposizione della nuova governance in materia di spesa farmaceutica,

impegna il Governo:

   affinché nell'ambito della revisione del «sistema di Governo» del settore farmaceutico, da compiersi, come previsto nel provvedimento all'esame, entro il 31 dicembre 2017, il direttore generale dell'AIFA sia nominato previo concorso pubblico per titoli ed esami e previa costituzione di una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza designati pariteticamente dallo Stato e dalle regioni;
   nell'ambito della revisione del «sistema di Governo» del settore farmaceutico, a prevedere che tra i componenti di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi figuri anche il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre per i restanti componenti sia effettuata una selezione pubblica per titoli ed esami, con comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore dei farmaci, mediante una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci.

9/4304/54Grillo, Nesci, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

spese farmaceutiche

farmacologia