ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RESPINTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/053
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis» ha disposto l'abrogazione, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale (rispettivamente, articoli 7 e 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003), conseguentemente il medesimo articolo 14 ha previsto la conseguente abrogazione anche delle disposizioni contrattuali;
    il succitato articolo 14 prevede inoltre che per fare fronte alle esigenze derivanti dalle abrogazioni citate, le regioni garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, attuando a tal fine appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari;
    al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il succitato articolo 14 prevede altresì che i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso;
    la nuova regolamentazione sulla durata del riposo minimo giornaliero e sul tempo di lavoro massimo settimanale conseguente all'abrogazione citata è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea;
    con una lettera al governo italiano, la Commissione Europea ha ripreso l'Italia sull'applicazione dell'orario di lavoro e chiesto alle autorità italiane «di essere informata sull'attuazione della direttiva nel settore sanitario in tutto il territorio italiano»; in particolare la Commissione Europea, nella lettera inviata all'Italia, chiede informazioni relativamente al rapporto tra riposi, guardie e reperibilità, alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e al periodo di riferimento in cui effettuare il calcolo medio, alla modalità di calcolo delle ore di lavoro prestate in libera professione a favore dell'Azienda sanitaria;
    secondo la Fems (la Federazione dei medici europei) e l'Anaao Assomed dopo le numerose segnalazioni di medici e dirigenti sanitari, il nostro Paese, «fatica ad adeguare l'orario di lavoro alla normativa europea, emergendo in modo eclatante come i modelli di organizzazione in varie realtà ospedaliere disattendano l'applicazione della legge n. 161 del 30 ottobre 2014, entrata in vigore dal 25 novembre 2015, sulla durata del riposo minimo giornaliero e sul tempo di lavoro massimo settimanale»;
    secondo l'Anaao Assomed «servono almeno seimila medici per coprire le carenze di dotazione organica che attualmente impediscono una corretta applicazione della normativa europea e senza un confronto in sede contrattuale, come previsto dall'articolo 14 comma 3 della legge n. 161 del 2014, per disciplinare le eventuali deroghe al riposo giornaliero, il rischio che il procedimento di infrazione venga riavviato è elevatissimo. Non solo, di fronte ad una diffusa e persistente disapplicazione della normativa europea in materia di organizzazione del lavoro, sarà inevitabile aprire il contenzioso anche presso le Direzioni territoriali del lavoro»;
    si ricorda che proprio per garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, il comma 541 della legge di stabilità 2016, lettera b) ha disposto che, entro il 29 febbraio 2016, le regioni e le province autonome, definiscano un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle norme vigenti (che hanno recepito quelle dell'Unione europea) in materia di articolazione dell'orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili;
    il movimento 5 stelle, già durante l'esame della legge di stabilità 2016, ritenendo inconsistente l'impegno puramente formale dell'esecutivo, che non aveva stanziato un solo euro, aveva proposto una copertura da 300 milioni di euro per l'assunzione di 3mila medici e 3mila infermieri, su tutto il territorio nazionale; ovviamente la proposta non è stata presa in considerazione;
    con circolare del 25 febbraio 2016 il Ministero della salute forniva alle Regioni le indicazioni operative per dare attuazione ai commi 541, lettera b), 542 e 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) e le invitava a trasmettere attraverso il sistema documentale SiVeAS ed entro il 29 febbraio 2016, nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni vigenti in materia del costo del personale, il piano di definizione del fabbisogno del personale di cui al citato comma 541, lettera b), dando evidenza del fabbisogno di personale necessario all'applicazione della legge n. 161 del 2014, con particolare riferimento alle aree dell'emergenza urgenza e della terapia intensiva, e del fabbisogno di personale correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza urgenza effettuata ai sensi del decreto ministeriale n. 70/2015;
    con la medesima circolare si invitava altresì le Regioni a trasmettere, attraverso il sistema documentale SiVeAS ed entro i medesimi termini succitati, informazioni, anche negative, circa l'eventuale ricorso alle forme di lavoro flessibili anche se già attivato, rammentando che l'eventuale ricorso alle predette forme flessibili deve essere comunicato «tempestivamente» con il medesimo canale di trasmissione, ma la scadenza del 29 febbraio 2016 è stata totalmente disattesa;
    le informazioni richiesta dalla circolare del Ministero della salute erano ritenute necessarie per poter dare attuazione al comma 543 della legge di stabilità 2016, relativo cioè ai concorsi per procedere a nuove assunzioni – di cui il 50 per cento dei posti riservabile a personale già in servizio;
    la legge di bilancio 2017, al comma 409, nell'ambito del finanziamento del SSN istituisce un fondo di 75 milioni di euro per il 2017 e di 150 milioni dal 2018 per l'assunzione e stabilizzazione del personale sanitario da realizzarsi nel rispetto dell'articolo 1, commi 541 e 543 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
    la legge di bilancio 2017, oltre a stanziare risorse insufficienti per i processi di assunzione e stabilizzazione, reitera la necessità che le regioni procedano alla preliminare definizione e trasmissione del fabbisogno di personale sanitario che già doveva essere trasmesso entro febbraio 2016, come richiesto con la succitata circolare del Ministero della salute, e certifica la grave mancata attuazione, da ben oltre un anno, dell'articolo 14 della legge n. 161 del 2014 (attuativa della legge europea) che, entrata in vigore nel novembre 2015, reca disposizioni attuative sull'organizzazione del lavoro del personale ospedaliero;
    le misure finanziarie citate non rispondono dunque all'emergenziale e non più sostenibile carenza di personale sanitario, cronicizzata dal blocco del turnover e dai tagli arrecati al SSN in quest'ultimo decennio, in particolare sul personale sanitario, con gravissima compromissione dei livelli essenziali di assistenza che, invece, questo governo vanta oltremodo di avere implementato;
    il Ministro della salute, nella seduta del 28 settembre 2016 della Camera dei deputati, in risposta all'interrogazione n. 3-02508 a firma della deputata Dalila Nesci del gruppo M5S e volta ad avere riscontro sui fabbisogni succitati, ha riferito dell'esistenza di un gruppo di lavoro che si sarebbe riunito il 29 settembre 2016 per la definizione di una metodologia di valutazione dei fabbisogni del personale sanitario comunicati dalle regioni, metodologia che un tavolo esponenziale della comunità medica-ospedaliera ha già ritenuto palesemente inadeguata dal punto di vista tecnico e scientifico;
    gli interroganti hanno avanzato richiesta di accesso agli atti al Ministero della salute per avere la documentazione inerente il gruppo di lavoro succitato, il cui esito negativo è stato motivato dalla possibilità per i deputati interroganti di avvalersi degli atti di sindacato ispettivo che, per tale ragione sono stati reiteratamente presentati ma con un nulla di fatto;
    l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini proroga di un anno il termine per il calcolo del fabbisogno e per l'effettuazione dei concorsi per il personale del SSN a fronte dell'entrata in vigore dell'orario di lavoro europeo e proroga anche il termine per la stipula dei nuovi contratti flessibili. In particolare slittano di 12 mesi le scadenze previste per indire le procedure concorsuali (31 dicembre 2017) e concluderle (31 dicembre 2018) e la possibilità di contrarre nuovi contratti flessibili nel Ssn (fino al 31 ottobre 2017);
    la disposizione interviene quindi sul comma 543 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), relativo ai termini entro i quali gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) possono rispettivamente indire e concludere le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale, nonché alla possibilità per i predetti enti di stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile;
    secondo la relazione che accompagna il provvedimento, la proroga si rende necessaria in quanto i competenti tavoli tecnici non hanno ancora ricevuto da tutte le regioni e province autonome i provvedimenti definitivi di programmazione della rete ospedaliera e dell'emergenza-urgenza in attuazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 e i piani di fabbisogno di personale previsti dal comma 541 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015;
    pertanto, la relazione tecnica al succitato provvedimento riferisce che non è stato possibile procedere alle valutazioni di cui al medesimo comma 541, in relazione alle quali gli enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero potuto indire (entro il 31 dicembre 2016) e concludere (entro il 31 dicembre 2017) le apposite procedure concorsuali straordinarie e, stimando che i lavori dei competenti tavoli tecnici possano concludersi nei prossimi sei mesi, si ritiene quindi necessario modificare i suddetti termini di un anno, sia in relazione alla possibilità per gli enti del SSN di indire e svolgere le suddette procedure concorsuali straordinarie, sia in relazione alla possibilità di utilizzare, nelle more, contratti di lavoro flessibile;
    è evidente che questa proroga si manifesta come l'ennesimo rinvio di un impegno che non è più rinviabile tenuto conto che in realtà risulta che allo stato attuale tutte le regioni hanno inviato il fabbisogno sul personale sanitario,

impegna il Governo

a rendere pubblici entro gli ulteriori tempi previsti dalla proroga, sul sito istituzionale del Ministero della salute i dati del fabbisogno di personale sanitario trasmessi dalle Regioni che saranno quindi autorizzate ad indire e concludere, senza alcun indugio, le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale, nonché alla possibilità per i predetti enti di stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile, così da rendersi garante della sicurezza delle cure e della continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, della corretta applicazione della normativa europea nonché rispondere adeguatamente ai moniti della Commissione Europea.
9/4304/53Nesci, Grillo, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

professione sanitaria

servizio sanitario nazionale