Legislatura: 17Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Primo firmatario: GIORGETTI GIANCARLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017 SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017 GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/02/2017 DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 23/02/2017
PARERE GOVERNO IL 23/02/2017
RESPINTO IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in oggetto, come modificato al Senato, reca, all'articolo 5, comma 11-septies, disposizioni in merito alla procedura di riequilibrio finanziario per gli enti locali: quegli enti che, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario, ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di via libera alla procedura di riequilibrio o gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario entro il 31 dicembre 2014 e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i novanta giorni, hanno facoltà di deliberarne uno nuovo entro il 30 aprile 2017, a condizione che ci siano stato un aumento dell'avanzo di amministrazione o una diminuzione del disavanzo. La stessa disposizione, altresì, esclude, per questi enti, la procedura che prevede che il Prefetto assegni il termine di venti giorni per la deliberazione del dissesto e il commissariamento, nel caso in cui decorra infruttuosamente questo termine;
in tema di bilancio di enti locali e regioni, sarebbe stato invece opportuno prorogare anche la disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, tenuto conto che una simile estensione non avrebbe comportato alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica né avrebbe esonerato gli enti locali e territoriali del rispetto del pareggio di bilancio;
con la suddetta disposizione si è prevista, in passato, la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa e per le sole regioni che avevano rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015;
tale possibilità, infatti, era già stata attuata per l'esercizio 2015 e prorogata per il 2016 con il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere, anche per l'esercizio 2017, le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.
9/4304/34. Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pareggio del bilancio
economia pubblica
ente locale