Legislatura: 17Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017 INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017 SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017 GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/02/2017 DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
INVITO AL RITIRO IL 23/02/2017
PARERE GOVERNO IL 23/02/2017
NON ACCOLTO IL 23/02/2017
PARERE GOVERNO IL 23/02/2017
RESPINTO IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
La Camera,
premesso che:
i commi 3-sexies e 3-septies dell'articolo 3 del provvedimento, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento con emendamento governativo, intervengono in materia di rivalutazione delle pensioni, differendo al primo gennaio 2018 – invece del primo gennaio 2017 – il termine di decorrenza per le effettuazioni delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015;
trattasi di un intervento a carattere riparatore da parte dei Governo, dopo che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 17 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2016, aveva comunicato che la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari allo 0,00 per cento;
proprio per la mancata perequazione ci sarebbe dovuta essere una conseguenza negativa per i pensionati, che avrebbero dovuto restituire lo 0,1 per cento in più incassato nel 2015, giacché all'inizio dell'anno 2016 la perequazione provvisoria fu stimata allo 0,30 per cento mentre a fine anno fu accertato che il valore definitivo era pari allo 0,20 per cento; ciò avrebbe causato un recupero negativo a gennaio 2016, se non fosse intervenuta l'intervento di cui al comma 288 dell'articolo 1, della legge di stabilità 2016 , che ha introdotto solo una sospensione del recupero inflattivo (la differenza tra lo 0,3 per cento-0,2 per cento relativo all'anno 2015) prevedendo che il recupero fosse effettuato in sede di rivalutazione definitiva dei trattamenti pensionistici 2016, ovvero appunto al gennaio di questo anno,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza affinché sia abolito il recupero del conguaglio negativo per lo meno per i trattamenti pensionistici di importo fino a quattro volte il minimo, posto che il potere d'acquisto delle pensioni basse deve essere salvaguardato e che non si ritiene corretto far pagare ai pensionati errate previsioni statistiche.
9/4304/28. Simonetti, Fedriga, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
inflazione
rivalutazione dei salari