ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

RESPINTO IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/027
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
   il decreto in oggetto reca, al Capo IV, misure urgenti per il settore bancario, intervenendo anche su disposizioni di carattere fiscale, quale la disciplina sulle DTA, ossia sulle attività per imposte anticipate, modificando la decorrenza della relativa disciplina e i termini e le modalità per il versamento del canone;
    si valuta l'opportunità di intervenire sul disposto di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla deducibilità dei cosiddetti «costi da reato» nella determinazione dei redditi di cui al comma 1, dell'articolo 6, del testo unico sull'imposta dei redditi, al fine di evitare in capo all'accertato il ripetuto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto,

impegna il Governo

a chiarire, mediante ulteriori iniziative normative, che qualora intervenga, a favore del soggetto emittente il documento ovvero del soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, o ancora una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
9/4280/27Borghesi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

beni e servizi

imposta sul reddito