ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 15/02/2017
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 15/02/2017
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/02/2017

ACCOLTO IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/011
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce la possibilità di ottenere un rimborso automatico parziale per alcune categorie di risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria spa, Banca Marche spa, Carife spa, Carichieti spa;
    l'articolo 8 comma 1 lettera a) del citato decreto stabilisce che tale possibilità riguardi solo: «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi», escludendo in tal modo tutti coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari subordinati sul mercato secondario, secondo la discutibile premessa che questi abbiano agito a fini speculativi e comunque disponendo di informazioni adeguate;
    negli ultimi tempi si sono ricevute numerose segnalazioni di casi di impossibilità di adesione alla procedura di cui in oggetto, determinati da cambi di intestazione della proprietà dei titoli avvenuti all'interno dello stesso nucleo famigliare, anche con parziale continuità di rapporto, come nel caso, ad esempio, di obbligazioni acquistate all'emissione da due coniugi congiuntamente, e poi transitate nella disponibilità di uno solo dopo una causa di divorzio; oppure di una cointestazione fra due fratelli, con la successiva liquidazione di uno fra loro. Tali o altri simili passaggi hanno formalmente determinato la cessione del titolo ed il suo immediato riacquisto sul mercato secondario, con conseguente perdita del diritto al risarcimento. Appare del tutto evidente che tali situazioni esulano dalla finalità della norma in oggetto, che evidentemente si preoccupa di rendere possibile il rimborso all'interno dello stesso gruppo famigliare, tanto da prevedere espressamente il caso del successore mortis causa;
    in assenza di una disposizione che fornisse rapidamente un'interpretazione autentica della norma, in molti vedrebbero sacrificato un loro diritto, dovendo eventualmente affidare all'autorità giudiziaria la soddisfazione delle loro spettanze, ragione che ha determinato la commissione Finanze del Senato ad introdurre una modifica al testo del provvedimento allargando l'ambito di chi ha diritto ai rimborsi forfettari previsti per gli obbligazionisti azzerati dalle note quattro banche;
    ma la formulazione scelta continua in realtà a presentare una serie di ambiguità, anche perché rischia di escludere alcune fattispecie, come – ad esempio – il caso che coinvolge i coniugi o la separazione dei dossier cointestati, che rischiano di essere completamente esclusi, dando vita ad un'evidente ingiustizia;
    l'attuale tenore del comma 1 dell'articolo 26-bis del provvedimento fa infatti riferimento soltanto al trasferimento con atto tra vivi (cioè la donazione) che coinvolge il coniuge, escludendo invece i casi più frequenti della divisione dei dossier cointestati e della divisione dei beni a seguito di divorzio, dando ampio spazio ad un'impostazione che non rafforza la tutela del risparmio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, mediante successive iniziative normative, un'interpretazione estensiva di «atto di trasferimento tra vivi» che ricomprenda nell'ambito della platea di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis, comma 1 del provvedimento, anche la fattispecie del frazionamento di dossier cointestato fra coniugi o ex-coniugi, conviventi o ex-conviventi, o fra parenti entro il secondo grado.
9/4280/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Paglia, Melilla, Fassina, Marcon.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

rimborso

banca