ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04158/034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 714 del 14/12/2016
Firmatari
Primo firmatario: VERINI WALTER
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/12/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELILLI FABIO PARTITO DEMOCRATICO 14/12/2016
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 14/12/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 14/12/2016
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 14/12/2016


Stato iter:
14/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/12/2016
FINOCCHIARO ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/12/2016

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/12/2016

PARERE GOVERNO IL 14/12/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/12/2016

CONCLUSO IL 14/12/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04158/034
presentato da
VERINI Walter
testo di
Mercoledì 14 dicembre 2016, seduta n. 714

   La Camera,
   premesso che:
    la ratio dell'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è quella di garantire ai cittadini e agli operatori che siano direttamente coinvolti dagli esiti degli eventi sismici la possibilità di vedersi applicata la normativa sulla sospensione delle attività giudiziarie, assicurando al contempo il regolare svolgimento dell'attività stessa nei confronti di coloro che non sono stati attinti dall'evento e a condizione che l'ufficio giudiziario non abbia sede in un Comune direttamente interessato dal sisma e risulti pertanto inagibile;
    il predetto obiettivo è garantito dalla formulazione originaria dell'articolo 49, ribadita, con adattamenti, quanto agli eventi sismici dell'ottobre del 2016, per i quali è stata prevista, in sede di conversione, una disciplina autonoma e differenziata in relazione alla durata degli effetti sospensivi previsti e in funzione della individuazione di nuovi Comuni colpiti dai predetti eventi;
    in particolare, con i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater aggiunti all'articolo 49, da un lato, viene limitata l'applicazione dei commi 1, 2 e 6 (sospensione integrale delle attività – salve eccezioni per taluni procedimenti connotati da urgenza o particolare natura – per gli uffici giudiziari che hanno sede in comuni terremotati) al solo comune di Camerino, per il quale si ha riscontro della inagibilità della sede dell'Ufficio del Giudice di pace; dall'altro, viene estesa l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo 49 a tutti i commi del nuovo allegato 2 al decreto-legge (si tratta delle disposizioni che si riferiscono alle parti o ai difensori residenti, o aventi sede, in Comuni considerati terremotati a seguito degli eventi ulteriori dell'ottobre scorso);
    l'allegato 2, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, include alcuni comuni di grandi dimensioni (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto), per i quali, all'articolo 1, relativamente agli articoli 45, 46, 47 e 48, è prevista un'applicazione limitata ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;
    l'inclusione nell'allegato 2 dei predetti comuni, per come valutata dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, può comportare un effetto eccessivamente espansivo delle misure di sospensione delle attività giudiziarie anche al di là della stessa ratio voluta dal legislatore ed espressa al comma 1 dell'articolo 1, che, come detto, prevede una fattispecie specifica per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto;
    ove non risulti possibile, come pure ipotizzato dalla Commissione II (Giustizia) nell'espressione del suo parere consuntivo nell’iter di approvazione del disegno di legge, interpretare l'articolo 49 secondo la stessa logica di esclusione dell'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 per i predetti comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, risulterebbe necessario un intervento normativo che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività giudiziarie per i processi non direttamente condizionati dagli eventi sismici, preveda l'applicazione delle nuove norme dell'articolo 9-ter, aggiunto all'articolo 49, anche ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, stabilendo tuttavia che, per tali Comuni, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali (comma 3) e la sospensione o il rinvio dei processi penali (comma 7) si applica solo quando i singoli soggetti danneggiati dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'ufficio giudiziario interessato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere al più presto, nell'ambito delle sue proprie competenze, le iniziative normative che risultino necessarie a prevedere che l'applicazione della disposizione dell'articolo 49, comma 9-ter, aggiunto in sede di conversione, si estende anche ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, stabilendo tuttavia che, per tali Comuni, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali civili, amministrative o di altra giurisdizione speciale e la sospensione o il rinvio dei processi penali operi solo quando i singoli soggetti danneggiati dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
9/4158/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Verini, Melilli, Manzi, Lodolini, Carrescia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

sisma

udienza giudiziaria