ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03976/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/08/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/08/2016


Stato iter:
02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/08/2016

PARERE GOVERNO IL 02/08/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2016

CONCLUSO IL 02/08/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03976/002
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene sulla legge n. 243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Il provvedimento modifica gli articoli da 9 a 12 della legge n. 243 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare talune prescrizioni che presentano alcune difficoltà di applicazione, atteso che la nuova disciplina, entrando in vigore dal 2016, dovrà trovare applicazione per la sessione di bilancio 2017;
    il 13 luglio scorso il Senato ha approvato in prima lettura l'atteso disegno di legge di modifica della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (AS 2344), apportando correttivi e integrazioni di un certo spessore al testo originariamente presentato dal Governo. Le modifiche approvate saranno con ogni probabilità confermate dalla Camera dei deputati. Nel complesso, rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, il testo recepisce diversi cambiamenti particolarmente attesi dal sistema delle autonomie locali, superando molte rigidità e difficoltà applicative, tra le quali vanno certamente ricordate; 1) l'obbligo di conseguire un bilancio in equilibrio, in previsione e a consuntivo, sia in termini di competenza che sul versante della cassa (articolo 9); 2) un dispositivo di gestione del debito e di utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento molto rigido e regolato esclusivamente in ambito regionale, sulla base del quale l'insieme degli enti territoriali, compresa la medesima Regione, avrebbe dovuto assicurare l'invarianza del debito complessivo (articolo 10); 3) l'assenza di uno strumento di regolazione appositamente finalizzato alla redistribuzione, su scala nazionale, degli oneri di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali; 3) un meccanismo di valutazione e quantificazione degli effetti del ciclo economico a fini di regolazione della finanza territoriale di improbabile ed incerta attuazione (articoli 11 e 12);
    la revisione della legge 243 costituisce un passaggio fondamentale per stabilizzare la finanza territoriale e consolidare la ripresa degli investimenti locali, avendo quindi significative ripercussioni sull'azione politica e amministrativa degli enti territoriali;
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca la modifica di più consistente interesse per gli enti territoriali all'articolo 9 della legge 24 dicembre 243 del 2012. In linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge di stabilità, il nuovo comma 1 sostituisce i vincoli di competenza e cassa originariamente previsti con un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio della contabilità armonizzata) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema). A partire dal 2020 viene inoltre strutturalmente prevista l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) tra le entrate e le spese finali che compongono il saldo di finanza, pubblica (comma 1-bis), escluse le quote finanziate con debito, dando una soluzione positiva – almeno in prospettiva – alla coerenza tra il nuovo vincolo di finanza pubblica (il saldo di competenza) e le regole contabili riformate con l'armonizzazione dei bilanci. Va sottolineato che questa declinazione del saldo è stata adottata per il 2016 e costituisce un'ineliminabile condizione per assicurare capacità di programmazione e dinamismo sul fronte degli investimenti locali. Per gli anni 2017-2019, invece, lo stesso comma 1-bis demanda la scelta sulla considerazione del FPV alla prossima legge di bilancio, «compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica», ma in ogni caso. Per gli anni 2017-2019 invece, lo stesso comma 1-bis demanda la scelta sulla considerazione del FPV alla prossima legge di bilancio, «compatibilmente con gli obbiettivi di finanza pubblica», ma in ogni caso «su base triennale»;
    si tratta di una soluzione non completamente soddisfacente sebbene migliorativa rispetto all'iniziale proposta del Governo, che non indicava uno stabile assetto a regime e configurava un sistema di determinazione anno per anno di questo importante elemento;
    nella sua nuova formulazione, i commi 2 e 4 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 confermano la previsione di un meccanismo sanzionatorio rinnovato, basato sul recupero triennale a quote costanti dell'eventuale sforamento. Viene altresì introdotto per la prima volta un incentivo premiale tra gli enti rispettosi del vincolo di finanza pubblica (comma 4). Sia le sanzioni che i premi dovranno trovare una specifica disciplina nella legislazione ordinaria statale. È certamente da apprezzare, a tal riguardo, il fatto che la modifica approvata dal Senato impone, per la fase di implementazione del meccanismo premiale/sanzionatorio, l'aderenza a criteri direttivi di proporzionalità (tra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni), nonché la corrispondenza di comparto per quanto attiene alla distribuzione degli effetti finanziari che ne derivano (lettera a), b) e c) del comma 4). Con l'abrogazione del comma 3, viene opportunamente eliminato qualsiasi vincolo di destinazione nell'utilizzo dei saldi positivi eventualmente conseguiti dagli enti territoriali. Tale modifica favorisce il ruolo degli strumenti preposti alla flessibilizzazione del saldo (intese regionali e redistribuzione nazionale);
    la valutazione del margine finanziario inutilizzato – meglio noto come overshooting – potrebbe rientrare tra i criteri sulla base dei quali alimentare l'implementazione di un rinnovato meccanismo premiale/sanzionatorio. Il nuovo sistema dovrebbe infatti porsi l'obiettivo di incentivare gli enti territoriali al pieno utilizzo degli spazi disponibili, non solo sotto il profilo premiale/sanzionatorio, ma soprattutto attraverso i patti infrannuali,

impegna il Governo

a cogliere l'occasione dei dibattito, sull'attuazione della legge n. 243 del 2012 per rilanciare l'opportunità di individuare ulteriori soluzioni utili a contrastare efficacemente l’overshooting, garantendo così un pieno utilizzo della capacità di spesa consentita al sistema.

9/3976/2Melilla, Marcon, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

abrogazione

economia pubblica