Legislatura: 17Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016 SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/08/2016 MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 02/08/2016
PARERE GOVERNO IL 02/08/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2016
CONCLUSO IL 02/08/2016
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, recante norma in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, che, nel testo vigente, dispone che con legge dello Stato siano definite le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, sino al ripristino delle condizioni di equilibrio, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro;
diversamente, il provvedimento, tenuto conto anche della modifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 che stabilisce un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto, prevede invece che con legge dello Stato siano definiti, oltre alle sanzioni, anche i premi da applicare e che quest'ultima legge debba attenersi ai principi di: proporzionalità fra premi e sanzioni, proporzionalità fra sanzioni e violazioni e destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi;
spesso, però, nei provvedimenti varati ed esaminati, anche recentemente, a fronte di un ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde alcun regime premiale per quegli enti virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;
allo stesso modo, il criterio basato su risorse standard rimane sempre minoritario: ad esempio, non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica dei 2016, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;
considerato che:
la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di Governo in modo da poter tagliare la spesa in maniera selettiva attraverso il principio basilare dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard;
in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nei miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;
la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che l'intervento statale, nei confronti delle autonomie territoriali non deve alterare il rapporto fra fabbisogni complessivi e insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte, né deve determinare squilibri economico-finanziari degli enti omettendo di garantire loro risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni,
impegna il Governo
ad implementare, nei prossimi provvedimenti, l'utilizzo e l'applicazione sistemica dei fabbisogni standard e dei relativi costi standard a tutte le pubbliche amministrazioni affinché questo criterio sia sempre preponderante rispetto a quello della spesa storica e, progressivamente, possa divenire il criterio esclusivo.
9/3976/14. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):autonomia
zona euro
economia pubblica