Legislatura: 17Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/08/2016 MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 02/08/2016
PARERE GOVERNO IL 02/08/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2016
CONCLUSO IL 02/08/2016
La Camera,
premesso che:
la novella costituzionale del 2012 dell'articolo 81 della Costituzione ha introdotto il cosiddetto vincolo di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, cioè il principio per cui l'ordinamento, ad ogni livello – centrale ma anche locale, così come stabilito anche dagli articoli 97, 117 e 119 Cost. – deve garantire il pareggio tra spesa ed entrate;
in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;
la legge di stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;
considerato che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 9 della legge 243 del 2012, recante norma in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, che, nel testo vigente, dispone che con legge dello Stato siano definite le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, sino al ripristino delle condizioni di equilibrio, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro;
diversamente, il provvedimento, tenuto conto anche della modifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 che stabilisce un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto, prevede invece che con legge dello Stato siano definiti, oltre alle sanzioni, anche i premi da applicare e che quest'ultima legge debba attenersi ai principi di: proporzionalità fra premi e sanzioni, proporzionalità fra sanzioni e violazioni e destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi;
spesso, però, nei provvedimenti varati ed esaminati, anche recentemente, a fronte di un ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde alcun regime premiale per quegli enti virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;
allo stesso modo, il criterio basato su risorse standard rimane sempre minoritario: ad esempio, non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici,
impegna il Governo
ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti ad hoc o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la predisposizione di una disciplina premiale a regime, anche attraverso l'aumento degli importi dei trasferimenti da parte dello Stato centrale, per gli enti territoriali e gli enti locali che hanno osservato diligentemente gli obblighi di concorso all'equilibrio della finanza pubblica, attraverso il rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2015 o dei patti relativi agli anni precedenti o dell'obbligo del pareggio di bilancio.
9/3976/13. Guidesi, Saltamartini, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pareggio del bilancio
zona euro
economia pubblica