ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03976/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: MELILLI FABIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/08/2016


Stato iter:
02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/08/2016

PARERE GOVERNO IL 02/08/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2016

CONCLUSO IL 02/08/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03976/001
presentato da
MELILLI Fabio
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La Camera,
   premesso che:
    vista la legge 243/2012 all'articolo 9, che non prevede per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio ciò in contrasto con la disciplina dettata dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, decreto che riguarda l'applicazione dei principi contabili di armonizzazione;
    considerato che questa lacuna crea non poche criticità agli enti territoriali in quanto sono confuse le discipline inerenti i principi contabili e quelle che riguardano gli equilibri di finanza pubblica dettati dalle manovre finanziarie statali. Quest'equivoco è ulteriormente aggravato dal fatto che vi è un'asimmetria fra gli enti territoriali e gli enti pubblici non territoriali. Infatti per quest'ultimi la norma prevede che fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio sia compreso anche l'avanzo;
    atteso che l'avanzo vincolato è una grandezza finanziaria che rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale) e che è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso. Diversamente, come previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge 243/2012, l'applicazione dell'avanzo «libero» rientra nei margini di flessibilità del bilancio e, non essendo gravato da vincoli, può essere destinato a finalità quali la riduzione del debito o spese di investimento;
    viste le disposizioni in tema di armonizzazione contabile (d.lgs 118/2011) che impongono l'iscrizione dell’«avanzo vincolato utilizzato anticipatamente»;
    considerato che l'applicazione al bilancio dell'avanzo d'amministrazione vincolato è obbligatorio ai fini dell'equilibrio di bilancio secondo le norme di contabilità e deve essere iscritto tra le previsioni di entrata del bilancio e computato tra le entrate finali;
    visti i seguenti principi di bilancio:
     Universalità;
     Integrità;
     Veridicità;
     Attendibilità;
     Comprensibilità;
     Continuità;
     Costanza;
     Comparabilità;
     Verificabilità;
    considerato che l'articolo 11 comma 5 lettera b) del dlgs 118/2011 e il principio 4/1 concernente la Programmazione prevede che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indichi: l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
    considerato che l'esigenza di rappresentazione dell'integrità del bilancio e il relativo obbligo di mantenere il vincolo di destinazione (in continuità con le risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente) applicando integralmente l'avanzo vincolato, si scontrano con le regole dell'equilibrio di bilancio così come prescritte dalle attuali norme contabili;
    vista la recentissima Sentenza della Corte costituzionale n. 184/2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016), ove si afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo [le risorse vincolate – avanzo vincolato] possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio “specificativo dell'articolo 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita” (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate»;
    tenuto conto che l'avanzo vincolato è composto per di più da trasferimenti statali e dell'UE erogati a ridosso della fine dell'esercizio finanziario per cui non è più possibile attivare le procedure di spesa in quanto mancanti del requisito del rispetto della competenza finanziaria rinforzata secondo i principi e le tempistiche previste dal D.lgs 118/2011; che i trasferimenti quantitativamente e qualitativamente più importanti riguardano ad esempio il Fondo Nazionale Trasporti (le regioni anticipano mensilmente i pagamenti alle aziende di trasporto), il riversamento della compartecipazione all'IVA, delle manovre regionali su IRAP e IRPEF, le risorse dovute alla chiusura dei tavoli di adempimenti in sanità, le compensazioni per i minori gettiti IRAP, IMU, TASI e i conguagli dovuti alle regioni sulla tassa automobilistica, le risorse sull'edilizia sanitaria, scolastica e quelle per il pagamento delle rate dei mutui a carico dello Stato, il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, i fondi ambientali, ovvero la copertura delle spese di investimento che per loro natura non si esauriscono nell'esercizio;
    atteso che non iscrivere l'avanzo significa che la spesa impegnata su quote di avanzo vincolato nell'esercizio (compreso anche il FPV «attivato» sulle stesse quote di avanzo vincolato) concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in contropartita e che ciò implica che gli stanziamenti approvati dal Parlamento a favore degli enti territoriali che non è stato possibile impegnare nel termine dell'esercizio non avranno più alcuna possibilità di essere spesi perché non iscritti neanche a bilancio e questo indipendentemente da possibili manovre finanziarie che potrebbero intervenire e limitare la capacità di spesa;
    tenuto conto che proprio riguardo ai trasferimenti UE e ai cofinanziamenti nazionali, la sentenza della Corte costituzionale 184/2016 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “«vincolate da trasferimenti»” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente”», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione;
    considerato che è importante distinguere, quindi, la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio, come definito dal D.lgs 118/2011, che non da di per sé la possibilità di spendere queste risorse ma che ha il pregio di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consente di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra, dalla possibilità di spenderlo, che può essere regolata dalle leggi di bilancio annuali;
    atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2016 richiama a proposito che il carattere finalistico della deroga al principio generale all'articolo 81 della Costituzione «non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché “la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse [...] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione statale [...] senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni” (sentenza n. 38 del 2016). “E che il vincolo di destinazione deve essere garantito, infatti” “È necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli [...] per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge” (sentenza n. 70 del 2012)».
    visto l'articolo 9 appena approvato nel DL 113/2016, che permette di non presentare il prospetto del pareggio a preventivo e le relative relazioni illustrativa e tecnica della norma che sottolineano la finalità di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire in particolare gli investimenti senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
    considerato, inoltre, che la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, c. 463) aveva già previsto per le sole regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto 2015 direttamente nel testo presentato dal Consiglio dei Ministri a ottobre e la relazione tecnica alla norma non indicava nessuna necessità di copertura né paventava rischi di mancato rispetto del pareggio e che in particolare nel DL 113/2016 la relazione indica che nel 2015 «... il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio.»;
    considerato che la soluzione proposta nel ddl di modifica alla legge 243/2012 commistiona i ruoli della legge 243/2012 con quelli del d.lgs 118/2011 e che le eventuali esigenze di concorso agli obiettivi di finanza pubblica (legge 243/2012) possono essere assolte attraverso la modulazione del saldo di pareggio che può essere definito annualmente con legge statale;
    tenuto conto che l'esclusione dai saldi di finanza pubblica delle quote di avanzo vincolato in entrata, ove non si ritenesse di accedere alla soluzione prevista per gli «enti non territoriali», può risultare più «sostenibile» in gestione e che vista l'entità dell'avanzo vincolato è impossibile pensare di poter comprimere la spesa annuale per tale importo per riassorbire l'utilizzo dell'avanzo e che pertanto occorre necessariamente una soluzione di più ampio respiro anche per scongiurare che non si allarghi l'entità del fenomeno per tutti gli enti territoriali;
    considerato che l'inserimento nel prospetto nel bilancio di previsione dell'avanzo vincolato non comporta automaticamente un risultato positivo a consuntivo e che la gestione annuale attesterà la spesa al saldo indicato dalla legge per il conseguimento degli obblighi di finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire la mera iscrizione dell'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio attraverso specifica norma che non comporta oneri per la finanza pubblica da inserire nella prossima legge di bilancio 2017 (ex legge di stabilità) così da non disperdere il vincolo di destinazione delle risorse anche ai fini di rispettare i contenuti della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 184/2016.
9/3976/1Melilli, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

economia pubblica

entrata

pareggio del bilancio