ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RESPINTO IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/099
presentato da
DURANTI Donatella
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame prevede regole per i rimborsi per i piccoli obbligazionisti delle quattro banche regionali fallite;
    ma la domanda che in questo, come nei provvedimenti precedenti emanati per dare soluzione alle crisi bancarie, non trova risposta è: «chi tutela i risparmiatori ?»;
    innanzitutto dovrebbero vigilare i revisori dei conti dei singoli istituti. Le indicazioni della Banca d'Italia venivano regolarmente disattese. Ma i revisori non sono intervenuti. Price WaterhouseCoopers ha certificato i bilanci dell'Etruria per 7 anni dal 2007 al 2014; Deloitte aveva tra i suoi clienti Carife e CariChieti. Nessuna irregolarità fu mai segnalata. I rilievi per l'Etruria furono formulati da Bankitalia il 27 febbraio 2015;
    è legittimo sospettare che le Autorità di vigilanza potessero fare di più, meglio e soprattutto con maggiore rapidità. I controlli sono stati talvolta insufficienti, di una lentezza fuori luogo. L'applicazione delle misure correttive e delle norme si è spesso dimostrata inadeguata alla complessità delle azioni da censurare. Esistono leggi e norme ma alle quali non corrispondono rapidità d'azione, intelligenza preventiva;
    infatti, le nuove regole europee sulle crisi bancarie erano note da tempo e così la situazione di questi istituti di credito. La direttiva UE è del maggio 2014, un anno e mezzo prima della data di emanazione del decreto-legge «Salva banche»;
    la Banca delle Marche e la Carife erano state commissariate dalla Banca d'Italia nel 2013; CariChieti nel 2014, l'Etruria a inizio 2015;
    il Governo italiano ha provato ad aggirare le regole europee. L'intervento del FITD – già organizzato – avrebbe salvaguardato il portafoglio di 10 mila risparmiatori che avevano sottoscritto le obbligazioni subordinate. Forse si sarebbe per tempo potuto chiedere alle singole banche di riacquistare queste obbligazioni. Non si è agito per tempo;
    attualmente, la vigilanza sulla finanza è divisa tra tre (anzi quattro) autorità: la Consob per la tutela degli investitori e dei risparmiatori; la Banca d'Italia per la stabilità degli istituti di credito; l'Ivass (ex Isvap) per le attività assicurative (che ormai, vista la massiccia diffusione di prodotti «misti», è sempre più un mercato assicurativo-finanziario) e infine, per la repressione delle condotte anticoncorrenziali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
    la legge (decreto legislativo n. 58 del 1998) attribuisce alla Banca d'Italia la vigilanza ai fini del contenimento del rischio (globale), della stabilità patrimoniale, e della sana e prudente gestione da parte degli intermediari, mentre la Consob è demandata a controllare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari. La legge n. 262 del 2005, dopo i casi dei Tangobond, di Parmalat, di Cirio, eccetera, ha esteso la responsabilità della Consob anche alle obbligazioni bancarie ed ai prodotti finanziario-assicurativi;
    i due obiettivi possono essere, e spesso sono, in conflitto tra loro. Ai fini della stabilità delle banche e degli intermediari finanziari è infatti irrilevante se essa è ottenuta a spese dei risparmiatori o dei clienti delle banche, mentre dal punto di vista della trasparenza e correttezza (tutela dei singoli risparmiatori), è irrilevante se perseguendo tale tutela si determinano difficoltà o anche il fallimento dell'intermediario o della banca;
    dunque la Consob esercita controlli sull'emissione di obbligazioni e su altri strumenti di raccolta bancaria, compito che non spetta alla Banca d'Italia; ma Via Nazionale non è abituata ad informare con tempestività la Consob dei risultati delle ispezioni e delle situazioni di crisi degli istituti di credito, con a volte l'esito paradossale che la seconda individua una situazione critica mentre la prima approva prospetti informativi di titoli emessi dallo stesso istituto (è accaduto nel caso della Banca delle Marche);
    ma la stessa Consob negli ultimi anni è sembrata agire più per tutelare gli istituti di credito che i risparmiatori. Parliamo – ad esempio – della soppressione dell'obbligo di inserimento nei prospetti di vendita degli scenari probabilistici relativi alle singole emissioni di obbligazioni subordinate. Questa disposizione adottata da Consob nel 2009, malgrado l'opposizione dell'ABI, è rimasta in vigore fino all'avvento della Presidenza Vegas nel 2011;
    nel caso dell'emissione di Banca Etruria 2013-2023 sarebbe stato possibile per il risparmiatore conoscere che acquistando il titolo avrebbe avuto il 63 per cento di probabilità di perdere il 46 per cento del capitale investito;
    eppure, se qualcosa non ha funzionato nella raccolta del risparmio, la Banca d'Italia non può nascondersi dietro al fatto che il controllo tocca alla Consob. Perché nei rapporti ispettivi che la vigilanza fa quando passa al setaccio un istituto di credito, i danni reputazionali sono sempre stati uno degli aspetti di cui si è tenuto conto, proprio perché la fiducia dei clienti è uno dei beni più importanti per una banca... Di qui il dubbio, che appare del tutto legittimo se si guardano i fatti, che le autorità di vigilanza, nella profonda crisi che ha colpito il sistema bancario dal 2008 in poi, non abbiano messo in cima alla lista delle loro priorità la tutela dei risparmiatori: «Se non c'erano adeguati meccanismi di controllo (...) la responsabilità è soprattutto delle autorità di vigilanza – Consob e Banca d'Italia – che in nome della stabilità del sistema bancario hanno sempre chiuso un occhio di fronte al collocamento presso la clientela di obbligazioni della stessa banca», scrive l'economista Zingales;
    alla Banca d'Italia sono affidati anche rilevanti compiti in materia di tutela dei clienti degli intermediari bancari e finanziari che rappresenta un elemento costitutivo della supervisione bancaria e finanziaria, affiancandosi ed integrandosi con gli altri obiettivi dell'azione di vigilanza. In tale ambito, la Banca d'Italia persegue la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, avvalendosi, a tal fine, dei poteri normativi e di controllo attribuiti dal TUB;
    completa il quadro delle iniziative rivolte alla clientela, il contributo fornito dalla Banca d'Italia all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra intermediari e clienti – in termini di mezzi, strutture e risorse umane che l'istituto mette a disposizione per sostenere l'attività dei tre collegi che compongono l'Arbitro, nel rispetto della loro autonomia decisionale;
    in definitiva, sembrerebbe che alla protezione dei consumatori la Banca d'Italia anteponga le esigenze di stabilità,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, affinché la protezione effettiva e tutte le funzioni di difesa dei risparmiatori siano raggruppate in un organo separato veramente indipendente in applicazione dell'articolo 47 della Costituzione.
9/3892/99Duranti, Paglia, Melilla.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

banca

garanzia degli investimenti