ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: COSTANTINO CELESTE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/06/2016

ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/095
presentato da
COSTANTINO Celeste
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame, a parte le regole per i rimborsi per i piccoli obbligazionisti delle quattro banche regionali fallite, contiene importanti modifiche al mercato del credito;
    il nostro Paese soffre pesantemente per i tempi biblici della nostra giustizia civile. In Italia ci vogliono 645 giorni per recuperare un assegno scoperto. Nel Regno Unito ce ne vogliono solo 101, 181 in Francia, 154 in Germania e 147 in Spagna. Il costo di questa inefficienza non è solo quello di ridurre il valore dei crediti in sofferenza. Anticipando i ritardi della giustizia in caso di mancato pagamento, un creditore chiederà un adeguato premio ex ante in termini di tassi di interesse o si rifiuterà di prestare i soldi. Il vero costo di questa inefficienza è di aumentare il costo e ridurre la disponibilità del credito;
    il decreto n. 59 del 2016 però non interviene direttamente sui tempi della giustizia civile. Il decreto interviene creando due nuovi tipi di contratto che aiutano ad aggirare le lungaggini della giustizia civile. Si tratta del pegno non possessorio e del cosiddetto patto marciano. Il pegno non possessorio permette all'imprenditore di usare come pegno beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa senza perderne il possesso. Nel patto marciano, in caso di inadempimento, il creditore acquisisce un bene di proprietà dei debitore, con l'obbligo di versargli la differenza tra importo del credito e valore;
    entrambe queste nuove tipologie giuridiche si applicano solo ai nuovi contratti. Ma esiste la possibilità di applicare – con l'esplicito accordo delle parti – queste tipologie ai contratti in essere. La preoccupazione è che la parte contraente più forte imponga al contraente più debole la trasformazione dei crediti in patti marciani, velocizzando il recupero dei crediti ed alleggerendo il lavoro ai tribunali. Ma questo può comportare dei rischi per i debitori, soprattutto se non sono pienamente consapevoli di cosa questo nuovo contratto comporta;
    questi patti potranno essere utilizzati per appropriarsi a basso prezzo di immobili di valore nelle mani di contraenti poco sofisticati e in gravi difficoltà economiche, anche se nel patto marciano è prevista la retrocessione della differenza tra importo del credito e valore, il cui valore è determinato da una valutazione di un perito del tribunale;
    il rischio è che in mercati illiquidi, come è quello degli immobili in Italia in questo momento, le valutazioni dei periti finiscano per essere troppo influenzati dalle pressioni delle banche,

impegna il Governo

   a prendere le opportune iniziative, anche legislative, volte a:
    a) rendere più efficiente la giustizia civile nel nostro Paese, fornendo al riguardo risorse finanziarie ed umane adeguate;
    b) creare un registro pubblico con i nomi dei periti, le loro valutazioni, e i prezzi a cui gli immobili valutati sono venduti dopo essere stati acquisiti dai creditori.
9/3892/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Costantino, Paglia, Melilla.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

azione civile

contratto

garanzia