Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
RESPINTO IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, in primo luogo attraverso modifiche al codice di procedura civile;
in particolare, tale articolo semplifica l’iter di liberazione dell'immobile pignorato e, nel confermare la competenza del custode e non all'ufficiale giudiziario, in ordine all'attuazione del provvedimento di liberazione, precisa che il custode deve agire secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, ma senza essere tenuto all'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti (dell'esecuzione per consegna o rilascio);
è inoltre disposto che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari;
considerato che:
l'attribuire al custode giudiziario l'esecuzione dello sfratto, sottraendola all'ufficiale giudiziario determina non solo una rischiosa sostituzione del soggetto esecutore dello sfratto, oggi funzionario dello Stato, pubblico ufficiale e garante di terzietà e domani invece, soggetto privato anche in forma societaria (istituti vendite giudiziarie), ma rischia di generare anche un palese conflitto di interessi che graverà sulla figura del custode giudiziario. Il custode, difatti, oggi risulta solamente delegato alla vendita dell'immobile, giammai alla sua liberazione forzata, che è affidata necessariamente dal codice di procedura civile all'ufficiale giudiziario, soggetto garante della opportuna terzietà tra creditore e debitore;
il combinato disposto della liberazione dell'immobile senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario (articolo 4, comma 1, lettera d) ) ed il trasferimento dell'immobile tramite l'attivazione del patto marciano pone le premesse di una privatizzazione di un processo di esecuzione (immobiliare) che si svolge su impulso del creditore, senza la presenza del giudice e senza garanzie per il debitore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di rivedere la disciplina recata all'articolo 4, comma 1, lettera d) al fine di ripristinare le modalità e la relativa tempistica di rilascio dell'immobile di cui agli articoli 605 e ss. c.p.c, facendo salva, per tale procedura ed in particolar modo in caso di pignoramento della prima casa di abitazione del debitore, la figura terza dell'ufficiale giudiziario in luogo del custode giudiziario per l'attuazione delle disposizioni del giudice.
9/3892/76. Colletti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ufficiale giudiziario
vendita
procedura civile