ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/030
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame introduce una serie di misure che si inseriscono nell'ampia strategia di rafforzamento del sistema bancario nazionale e di sostegno alle imprese, al fine di consolidare la ripresa economica anche favorendo il buon funzionamento del sistema creditizio;
    per i contratti stipulati tra istituti finanziari e imprese l'articolo 2 introduce la facoltà di ricorrere al cosiddetto «patto marciano», ossia la possibilità che nel caso di finanziamento garantito da proprietà immobiliari (diverse dalla residenza dell'imprenditore) o da altri diritti reali immobiliari, le partì possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso, che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore;
    la richiamata disciplina si applica anche ai contratti in vigore, successivamente ad una rinegoziazione; in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore, o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto;
    al fine di innovare la normativa vigente, viene dunque introdotto nel Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385) l'articolo 48-bis, che prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 possa essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari;
    l'articolo 48-bis del TUB non contempla espressamente se tra i soggetti finanziari che possono prendere parte ad un contratto che preveda il patto marciano figurino le società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; la non inclusione nella previsione normativa delle SPV mal si concilia con le novità introdotte dal «Decreto Competitività» (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) che attiva a favore delle piccole e medie imprese canali di finanziamento alternativi a quelli bancari, consentendo alle SPV di concedere finanziamenti;
    l'estensione dell'istituto del patto marciano anche in caso di finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle SPV accrescerebbe l'efficacia di tali canali di finanziamento alternativi e costituirebbe inoltre un supporto al meccanismo delle GACS, le garanzie pubbliche sulle sofferenze – come disciplinato dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 – finalizzato ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche italiane,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative – normative, di rango secondario o di chiarimento – volte ad estendere l'utilizzo dell'istituto del «patto marciano» su beni immobili di cui all'articolo 2 del decreto in esame anche in caso di finanziamenti alle imprese concessi da parte delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
9/3892/30Fregolent, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

credito

finanziamento dell'impresa

finanziamento dell'industria