Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 28/06/2016 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 28/06/2016 Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO GOVERNO 28/06/2016 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/06/2016
DISCUSSIONE IL 28/06/2016
ACCOLTO IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 introduce l'istituto del pegno mobiliare non possessorio prevedendo la possibilità per le imprese di costituire un pegno non possessorio per garantire crediti (presenti o futuri, determinati o indeterminabili) relativi all'esercizio dell'attività d'impresa;
il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili anche immateriali destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti l'esercizio d'impresa fatta eccezione dei beni mobili registrati;
a pena di nullità, il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve essere redatto in forma scritta ed indicare i dati relativi al creditore, debitore, bene conferito in garanzia, credito garantito e l'importo massimo garantito. La durata dell'iscrizione del pegno è di dieci anni, prima del termine dei quali può essere rinnovata;
a pena di nullità, il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve essere redatto in forma scritta ed indicare i dati relativi al creditore, debitore, bene conferito in garanzia, credito garantito e l'importo massimo garantito. La durata dell'iscrizione del pegno è di dieci anni, prima del termine dei quali può essere rinnovata;
presso l'Agenzia delle entrate è istituito un registro denominato «Registro dei pegni non possessori» strumentale all'iscrizione del pegno utile, a sua volta, all'opposizione a terzi e nelle procedure concorsuali;
il comma 7 dell'articolo 1 prevede che l'escussione del pegno si determini al verificarsi di «un evento». Tale previsione risulta eccessivamente generica e poco ragionevole in considerazione della posizione contrattuale dominante della banca. Per tali ragioni risulta opportuno modificare la disposizione del citato comma 7 limitando l'avvio della procedura di escussione del pegno ai soli casi indicati nel contratto ed iscritti nel Registro dei pegni non possessori,
impegna il Governo
a definire in maniera precisa e verificabile quale sia la natura dell'evento previsto.
9/3892/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberti, Pesco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):garanzia
contratto
garanzia di credito