ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/026

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 28/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/06/2016
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 28/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/06/2016

DISCUSSIONE IL 28/06/2016

ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/026
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 introduce l'istituto del pegno mobiliare non possessorio prevedendo la possibilità per le imprese di costituire un pegno non possessorio per garantire crediti (presenti o futuri, determinati o indeterminabili) relativi all'esercizio dell'attività d'impresa;
    il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili anche immateriali destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti l'esercizio d'impresa fatta eccezione dei beni mobili registrati;
    a pena di nullità, il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve essere redatto in forma scritta ed indicare i dati relativi al creditore, debitore, bene conferito in garanzia, credito garantito e l'importo massimo garantito. La durata dell'iscrizione del pegno è di dieci anni, prima del termine dei quali può essere rinnovata;
    a pena di nullità, il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve essere redatto in forma scritta ed indicare i dati relativi al creditore, debitore, bene conferito in garanzia, credito garantito e l'importo massimo garantito. La durata dell'iscrizione del pegno è di dieci anni, prima del termine dei quali può essere rinnovata;
    presso l'Agenzia delle entrate è istituito un registro denominato «Registro dei pegni non possessori» strumentale all'iscrizione del pegno utile, a sua volta, all'opposizione a terzi e nelle procedure concorsuali;
    il comma 7 dell'articolo 1 prevede che l'escussione del pegno si determini al verificarsi di «un evento». Tale previsione risulta eccessivamente generica e poco ragionevole in considerazione della posizione contrattuale dominante della banca. Per tali ragioni risulta opportuno modificare la disposizione del citato comma 7 limitando l'avvio della procedura di escussione del pegno ai soli casi indicati nel contratto ed iscritti nel Registro dei pegni non possessori,

impegna il Governo

a definire in maniera precisa e verificabile quale sia la natura dell'evento previsto.
9/3892/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberti, Pesco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

garanzia

contratto

garanzia di credito