ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA GREGORIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/021
presentato da
FONTANA Gregorio
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto di legge di cui al disegno di legge di conversione in epigrafe, all'articolo 2, introduce il cosiddetto «patto marciano», in quanto disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato, prevedendo anche che detto patto possa essere stipulato in senso retroattivo;
    più precisamente, all'articolo 2 del decreto-legge di cui al disegno di conversione in epigrafe si prevede che: a) il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamento nei confronti del pubblico – possa essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo in favore del creditore o di un società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari; b) suddetto trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore, nel qual caso al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento; c) il patto di cui alla lettera a) può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in epigrafe, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali; d) qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria;
    le proposte di cui ai punti precedenti sono volte, palesemente, a velocizzare il recupero crediti, per un verso, e a facilitare l'accesso al credito, per l'altro;
    le disposizioni di cui alla proposta in epigrafe sono di particolare complessità tecnica, ragion per cui, se non conosciute in maniera adeguata dai potenziali beneficiari, esse non consentono un adeguato conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
    in particolare, pare opportuno garantire un adeguato supporto informativo ai piccoli imprenditori in difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza per avviare una campagna informativa sull'abolizione del divieto del cosiddetto «patto marciano», anche attraverso specifici accordi con le associazioni più rappresentative del mondo imprenditoriale, prevedendo, se del caso, l'istituzione di centri di assistenza telefonica e telematica, che provvedano a fornire ogni informazione in merito alle disposizioni contenute nel decreto di legge di cui al disegno di legge di conversione in epigrafe, in particolare per quel che riguarda le opportunità in esso presenti per i piccoli imprenditori in difficoltà.
9/3892/21Gregorio Fontana, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

finanziamento dell'impresa

finanziamento dell'industria

indennita' e spese