ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PICCHI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/06/2016
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/06/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 28/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/06/2016
Resoconto PICCHI GUGLIELMO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/06/2016

NON ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RESPINTO IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/018
presentato da
PICCHI Guglielmo
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziare ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;
    in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un favor alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare;
   tenuto conto che:
    il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000,00 euro di reddito IRPEF complessivo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31 dicembre 2015 di valore inferiore ai 100.000,00 euro;
    l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto;
    non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;
    inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 6 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine, seppur modificato in sede di esame al Senato, è ancora troppo stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata il vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;
    ad avviso dei presentatori il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso le opportune ulteriori iniziative normative, al più presto, che la Banca d'Italia predisponga un modello unico per la presentazione dell'istanza di accesso all'indennizzo forfettario e che le Nuove Banche si facciano mediatrici della presentazione dell'istanza, svolgendo altresì le operazioni di complesso calcolo previste per la determinazione degli importi dell'indennizzo e dell'ammontare del patrimonio immobiliare.
9/3892/18Picchi, Busin, Guidesi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

indennizzo

ostacolo tecnico