Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 11 viene introdotto un canone dovuto dalle banche ai fini del riconoscimento delle imposte differite attive iscritte in bilancio;
il meccanismo di determinazione del canone per le DTA Convertibili, prevedendo che il canone si applichi alla differenza tra l'ammontare delle DTA convertibili e le imposte «versate» è suscettibile di ingenerare un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti italiani privi di controllate comunitarie e soggetti italiani con controllate comunitarie;
il meccanismo predetto non tiene conto della norma di cui all'articolo 4 (e dei considerando 3, 7 e 11 ) della Direttiva 2011/96/EU del 30 novembre 2011 che, in applicazione dei principi di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali, elimina la doppia imposizione internazionale esentando i dividendi di fonte estera, nel presupposto che tali dividendi hanno già assolto le imposte sul reddito nel Paese dal quale provengono;
escludere dal calcolo le imposte assolte dalle controllate estere equivale ad ignorare che tali imposte sono state effettivamente «versate» all'estero dalla controllata, e correttamente riconosciute dal fisco italiano in base alla regolamentazione comunitaria;
è necessario prevenire ogni possibile forma di violazione di norme comunitarie che possa esporre a procedure di infrazione,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, una modifica della norma che ne preveda la conformità ai principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, e al divieto di doppia imposizione di cui all'articolo 4 (e dei considerando 3, 7 e 11) della Direttiva 2011/96/EU del 30 novembre 2011, riconoscendo, nel calcolo delle imposte versate, in via figurativa, anche le imposte corrispondenti alle variazioni in diminuzione relative ai dividendi esteri.
9/3892/133. Giacomoni, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):violazione del diritto comunitario
diritto comunitario
doppia imposizione