Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
i pegni su partecipazioni, previsti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, assistono tutte le operazioni di finanza strutturata e sono ampiamente utilizzati anche in operazioni di altro tipo;
si stima che le garanzie pignoratizie non finanziarie siano presenti su circa il 60 per cento delle esposizioni più significative;
secondo il decreto legislativo n. 170 del 2004 il contratto di garanzia finanziaria, secondo la lettera della norma, può avere ad oggetto gli strumenti finanziari;
per strumenti finanziari, ci si riferisce a quelli elencati all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e) del testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998 – TUF –), che non prevede alcuna distinzione tra azioni dematerializzate e azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei;
la prassi finanziaria, contrariamente al dettato della norma tende ad escludere immotivatamente i contratti di garanzia finanziaria aventi ad oggetto azioni non dematerializzate, riducendo in modo ingiustificato l'ambito di applicazione oggettivo del decreto legislativo n. 170 del 2004;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo
ad adottare misure volte a chiarire che nella categoria degli strumenti finanziari vengono ricomprese anche le azioni in formato cartaceo.
9/3892/128. Laffranco, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):finanziamento dell'impresa
contratto
strumento finanziario