ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: NIZZI SETTIMO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/127
presentato da
NIZZI Settimo
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    la moderna economia richiede che l'accesso al credito, non solo presso gli Istituti di credito ma anche tra privati, sia snello e facilitato;
    sulla scorta dell'esperienza di altri paesi europei il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio;
    tale istituto, consentendo l'accesso al credito pur mantenendo un impiego produttivo del bene, racchiude in sé un enorme potenziale in termini di sviluppo di nuovi strumenti per il finanziamento della crescita;
    in considerazione del fatto che il bene rimane della disponibilità del debitore è necessario che venga prevista la possibilità per il creditore o un suo delegato di effettuare verifiche periodiche sulle condizioni di custodia e utilizzo del bene al fine di evitare che il valore dello stesso diminuisca drasticamente e conseguentemente la garanzia perda efficacia;
    non essendo al momento tale istituto configurato in modo tale da avere effetto mitigante ai fini del RWA degli istituti di credito, come già previsto per altri tipi di garanzia (ipoteche), la sua praticabilità è limitata;
    è necessario costituire in tempi brevi il registro in cui iscrivere il pegno emanando in tempi brevi il decreto ministeriale, che dettagli tutte le modalità operative al fine di evitare interpretazioni errate che impediscano l'utilizzo di questo tipo di garanzia che, come esplicitamente previsto, ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato;
   tutto ciò premesso,

impegna il Governo

   ad attuare la norma sul pegno possessorio, adottando con urgenza le misure di normativa secondaria volte a:
    a) prevedere per il creditore o un suo delegato la possibilità di effettuare verifiche periodiche sulle condizioni di custodia e utilizzo del bene;
    b) conferire maggior certezza giuridica a tale tipo di garanzia, anche in termini di assorbimento di capitale e minor costo del credito ai sensi delle normative di vigilanza e regolamentari cui gli intermediari bancari e finanziari sono sottoposti;
    c) prevedere il processo di valutazione del bene al fine della costituzione del pegno;
    d) adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a disciplinare con un sufficiente grado di dettaglio il funzionamento del registro elettronico relativo ai pegni non possessori di cui al comma 4 dell'articolo 1, il processo di valutazione e monitoraggio nel tempo dell'oggetto di tale pegno, i soggetti autorizzati all'accesso al Registro, le modalità di consultazione ed i diritti ed obblighi dei diversi attori coinvolti ivi compresi i diritti per il creditore di verificare lo stato dei diritti e beni costituiti in pegno.
9/3892/127Nizzi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

garanzia

documento elettronico

potenziale di sviluppo