ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/124

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/124
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;
    la norma generale, relativa ai fondi di solidarietà bilaterali, limita la possibilità di applicazione di tale istituto ai dipendenti che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    la deroga temporanea introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge amplia il limite massimo da cinque a sette anni;
    con l'istituzione del «Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza», analogamente a quanto già avvenuto nel settore del credito, è stato possibile per alcune imprese e gruppi del settore assicurativo gestire in modo «non traumatico» importanti processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali e/o di Gruppo, aventi effetti anche sui livelli occupazionali;
    in particolare, a seguito di appositi accordi sindacali sottoscritti nel corso del 2015 e del 2016, alcune imprese del settore stanno facendo ricorso alle prestazioni cosiddette straordinarie del Fondo che consistono nell’«accompagnamento» alla pensione di quei dipendenti ai quali mancano non più di cinque anni al raggiungimento del primo requisito pensionistico utile ai fini INPS;
    è evidente che l'innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma del 2011 sta progressivamente riducendo la platea dei lavoratori che possono accedere alle suddette prestazioni straordinarie limitando, di fatto, l'utilizzazione piena ed efficace di tale ammortizzatore sociale,

impegna il Governo

considerata l'evoluzione degli importanti piani di ristrutturazione e riorganizzazione in atto nel settore assicurativo, ad estendere anche, limitatamente agli anni 2016 e 2017, la durata massima delle menzionate prestazioni del Fondo intersettoriale di solidarietà da cinque a sette anni.
9/3892/124Sottanelli, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto alla ristrutturazione

ristrutturazione industriale

riqualificazione professionale