Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: ZACCAGNINI ADRIANO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016 PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 28/06/2016 Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' DICHIARAZIONE GOVERNO 28/06/2016 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
DISCUSSIONE IL 28/06/2016
RESPINTO IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
ogni ordinamento giuridico deve trovare un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del creditore e del debitore;
l'articolo 2 del provvedimento, al fine di rendere più efficace il recupero dei crediti da parte del sistema creditizio, introduce nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento legislativo del cosiddetto «patto marciano», accordo grazie al quale il creditore ottiene direttamente la proprietà di beni dati in garanzia in caso di inadempimento del debitore e che, essendo quasi sempre stipulato in situazioni di evidente disparità contrattuale, maschera un vero e proprio abuso di posizione dominante da parte della parte creditrice;
non essendo la norma corredata da necessari criteri di bilanciamento in favore della parte debitrice, il «patto marciano» risulterà uno strumento particolarmente incisivo ed incompatibile con un'adeguata tutela delle ragioni della parte contraente soccombente,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare un'iniziativa normativa che stabilisca che non può farsi luogo al trasferimento di proprietà del bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'articolo 2, comma 1 del provvedimento qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.
9/3892/116. Zaccagnini, Paglia, Piras.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):credito
regime di aiuto
posizione dominante