ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03822/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: CRIMI ROCCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/05/2016
CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/05/2016


Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/05/2016
D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/05/2016
Resoconto PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/05/2016

PARERE GOVERNO IL 24/05/2016

DISCUSSIONE IL 24/05/2016

RESPINTO IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03822/008
presentato da
CRIMI Rocco
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   La Camera,
   premesso che:
    secondo l'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
    l'articolo 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 elenca i requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di consentire, per un massimo di un triennio, alle università statali o non statali, che si trovano nella condizione descritta dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012, di procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scientifico-sperimentale, eventualmente anche da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri;
    a valutare l'opportunità di consentire, per un massimo di un triennio, alle università non statali, che si trovano nella condizione descritta dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012 e che non ricevano i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, di procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.
9/3822/8Crimi, Palmieri, Centemero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

bilancio

universita'