Legislatura: 17Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Primo firmatario: MARZANO MICHELA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/05/2016 D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
ACCOLTO IL 24/05/2016
PARERE GOVERNO IL 24/05/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/05/2016
CONCLUSO IL 24/05/2016
La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e successive modifiche, prevede che vengano rimosse le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo delle persone con disabilità, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi. E questo principio si applica anche all'integrazione scolastica, per la quale la legge prevede un atteggiamento di «cura educativa» nei confronti degli alunni con disabilità che si esplichi in un percorso formativo individualizzato;
con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che all'articolo 24 riconosce «il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità» garantendo «un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera»;
la legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo e insistendo più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio;
la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 riconosce come rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale e che, fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni;
il provvedimento in esame non solo prevede, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, ma prevede anche che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerti annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno con particolare riferimento ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e agli altri bisogni educativi speciali (BES) in modo da consentire ai docenti di individuare i BES degli alunni prescindendo da preclusive tipizzazioni e garantire loro una completa integrazione scolastica.
9/3822/26. Marzano.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):adattamento scolastico
diritti umani
formazione degli insegnanti