Legislatura: 17Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/05/2016 PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/05/2016 D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
NON ACCOLTO IL 24/05/2016
PARERE GOVERNO IL 24/05/2016
RESPINTO IL 24/05/2016
CONCLUSO IL 24/05/2016
La Camera,
premesso che:
la legge regionale Siciliana n. 200 del 1979, all'articolo 4, obbliga le scuole di servizio sociale a destinare un docente a tempo pieno (oggi tutor di tirocinio) ogni trenta allievi, con responsabilità di guida e di coordinamento della formazione professionale;
le scuole universitarie in Sicilia quindi, sono caratterizzate dalla vocazione professionalizzante, per il cui impegno destinano cospicue risorse in bilancio;
in ragione di ciò non sono in grado di soddisfare in pieno i requisiti ministeriali – improntati a indici meramente burocratici – quanto alle docenze di ruolo, poiché il costo di tre tutor a tempo pieno equivale al costo di un docente di prima fascia, o di diversi docenti di seconda fascia,
impegna il Governo
allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le Università statali o non statali, a valutare l'opportunità per quanto di competenza che i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge n. 200 del 1979 siano considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei costi di studio.
9/3822/11. Centemero, Occhiuto, Palmieri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):insegnante
servizio sociale
assistenza sociale