ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/06/2016

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/007
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   esaminato il disegno di legge europea 2015-2016, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica;
   premesso che:
    all'articolo 23 il comma 1 modifica la legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
    il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone l'applicazione retroattiva della nuova disciplina «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014», cioè dal 2015;
    il Comitato per la legislazione, nel proprio parere, ha segnalato che tale disposizione ed altre presenti nel testo che intervengono in materia tributaria (articolo 26, comma 3 e articolo 28) derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»;
    il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, intervenendo nella seduta della Commissione Bilancio della Camera il 21 giugno scorso, ha dichiarato che la nuova disciplina non potrà essere applicata retroattivamente ma solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 rilevando che «l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile sul quale i consorzi agrari devono calcolare le imposte dovute. Poiché le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovranno essere versate dai consorzi entro il 16 giugno prossimo, ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 23 potranno trovare applicazione soltanto per il futuro, e quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015»;
   considerato che:
    per ragioni di economia procedurale, si è ritenuto di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, evitando il ricorso alla navetta e non è stato così possibile modificare la disposizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare tempestivamente le opportune iniziative volte a modulare gli effetti applicativi della nuova disciplina dettata dall'articolo 23, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
9/3821/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliverio, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

cooperativa agricola

gruppo di aziende agricole