ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: GAROFALO VINCENZO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/004
presentato da
GAROFALO Vincenzo
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24, commi da 10 a 15, reca una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 31 luglio 2016;
    la finalità dichiarata della delega è la definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza;
    tra i criteri di delega contenuti nel comma 12 dell'articolo, rinviene la previsione che, per le navi – traghetto adibiti al trasporto merci e al trasporto misto merci e persone (Ro-Ro/pax) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, – anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefìci fiscali e gli sgravi contribuivi previsti dalla normativa vigente e relativi alle navi iscritte nel Registro internazionale –, siano attribuiti alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
    la natura innovativa della previsione e la ristrettezza dei tempi di adozione delle norme applicative di queste previsioni, vanno ad incidere sulle finalità per le quali è stato istituito il Registro navale internazionale e cioè il mantenimento delle flotte commerciali sotto la bandiera nazionale;
    rischiano altresì di ingenerare difficoltà tra gli armatori, che potrebbero vedersi obbligati ad abbandonare la bandiera nazionale, in considerazione della repentina e non preventivabile modifica delle norme sui benefìci fiscali e gli sgravi contributivi, per le navi iscritte al Registro medesimo;
    preso atto che la finalità della norma è di impedire l'imbarco dei marittimi non-comunitari sui traffici di cabotaggio che seguono o precedono viaggi internazionali (dove attualmente ciò è consentito), lo stesso Servizio Studi della Camera ha, sul punto osservato che «andrebbe valutato se l'attribuzione dei benefici alle sole imprese che imbarchino esclusivamente personale italiano o comunitario sia coerente con i principi dell'Unione europea e costituzionali, in particolare con il principio di ragionevolezza posto che si limita la possibilità delle imprese a godere dei benefici fiscali qualora queste imbarchino lavoratori extracomunitari»;
    si ritiene opportuno coniugare, per le navi miste, passeggeri e merci, impiegate su traffici di cabotaggio e internazionale, la duplice esigenza dell'armatore di rispondere, con riferimento alla composizione degli equipaggi, da un lato agli obblighi previsti per i traffici di cabotaggio nazionale e dall'altro a quelli eventualmente imposti dagli altri Stati interessati dal collegamento effettuato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere un periodo transitorio non inferiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto delegato durante il quale sia mantenuto il precedente regime fiscale, assicurando alle imprese amatoriali i tempi necessari ad adeguarsi alla nuova disciplina, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 12 lettera b) del provvedimento in esame;
   in attuazione della lettera c) del comma 12 dell'articolo 24 che prevede «la coerenza logica e sistematica» delle norme delegate, a riferire l'obbligo di imbarcare marittimi italiani/comunitari, ai componenti l'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dalla competente Amministrazione e consentendo all'armatore di imbarcare l'eventuale personale in sovrannumero senza vincoli di nazionalità, al fine di coordinare gli obblighi imposti dallo Stato italiano con gli obblighi imposti dagli altri Stati.
9/3821/4Garofalo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

funzionario europeo

trasporto merci

politica comune dei trasporti