ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/034
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame stabilisce, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, in ordine al diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;
    l'articolo 14, rinomina quindi il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», attribuendo ad esso anche la copertura degli indennizzi delle vittime dei reati di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame;
    si riconosce quindi il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cosiddetto caporalato) di cui all'articolo 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c p.;
    l'indennizzo è concesso, a determinate condizioni, per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore dello cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali;
    le disposizioni in esame appaiono ancora insufficienti, perché non coprono il complessivo danno patrimoniale ed escludono di fatto il danno non patrimoniale, anche a seguito di gravi lesioni riportate; allo stesso modo, non è prevista alcuna disposizione in grado di assicurare sostegno alle vittime in caso di urgente assistenza economica;
    subire un reato violento rende le stesse vittime fragili ed impotenti, con un gran bisogno di protezione e di soddisfacimento dell'azione riparatrice del danno arrecato, in linea con quanto stabilito dalla normativa europea,

impegna il Governo

   ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare il Fondo di cui all'articolo 14 del disegno di legge in esame, prevedendo altresì un'estensione del riconoscimento del diritto all'indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, in particolare per i casi di lesioni gravi e gravissime, attraverso un'efficace azione risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale;
   a valutare l'opportunità di prevedere specifiche modalità di accesso al Fondo volte ad assicurare alle vittime un'assistenza di natura economica.
9/3821/34Carfagna, Prestigiacomo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mafia

vittima

reato