ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 30/06/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/030
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
    la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di «non trascurabile entità»;
    la norma oggetto della novella di cui all'articolo 30 è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
    l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;
    l'intervento legislativo che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa,

impegna il Governo

ad assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto.
9/3821/30Nicchi, Kronbichler, Scotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

trasferimento d'impresa

aggiudicazione d'appalto