ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPA SANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/003
presentato da
ZAMPA Sandra
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del presente provvedimento mira a superare una recente procedura di infrazione in materia di protezione di minori stranieri e di permessi di soggiorno per i residenti di lungo periodo, in aderenza a quanto previsto dal nuovo modello europeo;
    la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e il regolamento (CE) n. 380/2008 hanno infatti armonizzato le legislazioni degli Stati membri, al fine di istituire un trattamento paritario e un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi residenti di lungo periodo;
    l'articolo 10 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. che disciplina norme sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero) con particolare riguardo ai figli residenti di genitori stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, i quali, in base alle modifiche introdotte, avranno pieno diritto a un permesso di soggiorno individuale senza dover più aspettare il compimento della maggiore età. Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà più dunque essere iscritto, come nell'attuale vigenza della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori;
    tale adeguamento va ad aggiungersi ad altri importanti e attesi interventi introdotti dall'attuale Esecutivo con le recenti leggi europee, volte a superare rilievi, censure e procedure di infrazione della Commissione europea per mancato adeguamento o violazione degli obblighi imposti dalla normativa europea in materia di immigrazione, con specifico riferimento ai temi dell'accoglienza e della protezione internazionale;
    tuttavia, la Commissione europea, pur riconoscendo che la legislazione italiana fornisce un buon quadro normativo inteso a garantire un livello di protezione dei minori non accompagnati, ha segnalato – con una lettera di costituzione in mora, 2014/2171 – la necessità di ulteriori interventi atti a migliorare profili di carattere procedurale, concernenti la corretta applicazione del regolamento Eurodac per la rilevazione delle impronte digitali per i richiedenti asilo con riferimento ai minori non accompagnati in condizioni di vulnerabilità;
    inoltre, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione – COM(2016) 85 final ALLEGATO – contiene alcune raccomandazioni e misure aggiuntive all'Italia, tra cui la necessità di definire un flusso di lavoro specifico per identificare e accogliere adeguatamente i minori non accompagnati e altre persone vulnerabili in attesa del passaggio in appositi centri di accoglienza, insieme alla necessità di rendere disponibili in tutti i punti di crisi un'assistenza mirata, strutture opportune e personale qualificato per rispondere alle necessità dei minori e dei gruppi vulnerabili;
    il fenomeno dei minori non accompagnati che arrivano nel nostro Paese è in costante crescita, così come quello degli scomparsi e «irreperibili»: secondo recenti dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali solo nel 2015 sono scomparsi in Italia circa 6000 minori e sta diventando sempre più difficile rintracciarli tramite le strutture di accoglienza cui sono affidati (in fuga da case o istituti o soggetti a rapimenti, spesso vittime di sfruttamento sessuale e tratta);
    è necessario che il principio fondamentale dell’«interesse superiore del minore» – di cui all'articolo 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo – venga pienamente attuato, così come si rende urgente una concreta e più efficace attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva procedure e dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva accoglienza, che stabiliscono, in combinato disposto, il principio secondo cui le procedure per l'esercizio dei diritti garantiti dal diritto europeo debbano essere facilmente accessibili;
    è opportuno accogliere anche alcune delle raccomandazioni contenute nel parere del CESA (Comitato economico e sociale europeo del 15.1.2015 – in occasione della valutazione della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013), laddove si sottolinea che «l'interesse superiore del minore prevalga sempre» e che l'attuazione di tale principio dovrebbe comportare una definizione più ampia di «minore non accompagnato in situazione irregolare», ma soprattutto laddove sottolinea l'esigenza di prevedere la figura del tutore legale del minore quale «rappresentante qualificato», provvisto di esperienza e competenza sia di legislazione nazionale sugli stranieri che di normative sulla protezione dei minori;
    permangono, a tutt'oggi, ampie differenze nei livelli di protezione per i minori non accompagnati nei diversi Paesi europei e tale situazione non è accettabile dal punto di vista dei principi e delle norme imposte dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite, ratificata da tutti gli Stati Membri;
   in tale direzione, occorre che anche il nostro Paese si allinei agli standard sviluppati nell'ambito del recente Progetto europeo «Closing a Protectìon Gap: core standards for guardians of separated children», al fine di: migliorare le procedure di asilo per i minori non accompagnati, facilitando un accesso più rapido nelle procedure di determinazione dello status di protezione internazionale; superare i lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori legali e prevedere che debbano essere obbligatoriamente presenti in tutte le fasi delle procedure di esame e dell'accertamento dell'età; introdurre una previsione legislativa volta a istituire tutori legali specificamente formati, quali figure di professionisti indipendenti (tra cui psicologi infantili, assistenti sociali, con presenze sia di uomini che di donne, e giuristi); prevedere un'assistenza dei tutori adeguata alle particolari e individuali esigenze dei minori (unica condizione per poter stabilire una relazione individuale e di fiducia),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con successivi provvedimenti legislativi al fine di rendere maggiormente aderente la normativa italiana al quadro europeo in materia di tutela dei minori non accompagnati in condizioni di vulnerabilità, anche in accoglimento delle misure su esposte in premessa, nell'ambito delle prossime leggi europee o mediante un provvedimento specifico dell'esecutivo volto a colmare le lacune normative e amministrative in materia, tale da velocizzare l’iter di alcune proposte di legge già presentate in Parlamento.
9/3821/3Zampa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela

cittadino straniero

asilo politico