ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/06/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/024
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
    il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria, Puglia, Marche e Liguria;
    tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6953/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i Key Concepts per l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;
    gli articoli 2, 7, 3 e 2, 7, 10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;
    la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell’«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;
    nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;
    lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 13471GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza dei Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento Key Concepts, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra paesi confinanti;
    situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);
    è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico,

impegna il Governo

a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei Key Concept.
9/3821/24Borghesi, Gianluca Pini, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione della fauna

consiglio dei ministri

applicazione del diritto comunitario