ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03672/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016


Stato iter:
28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/04/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/04/2016

PARERE GOVERNO IL 28/04/2016

RITIRATO IL 28/04/2016

CONCLUSO IL 28/04/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03672/004
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo di
Giovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo, prevede, con riguardo ai giudici di pace, la riorganizzazione dell'ufficio che viene posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale, nonché l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP) e la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari con l'utilizzo dei giudici onorari di pace, a regime, nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e, in limitate ipotesi, come componenti del collegio, con l'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace;
    nell'ambito dei criteri per l'esercizio della delega sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace, ai sensi articolo 1, comma 1, lettera p), l'articolo 2, comma 15, lettera b), prevede l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
    è utile ricordare che il procedimento di rilascio del certificato di eredità e di legato di cui agli articoli da 13 a 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, è un procedimento finalizzato al rilascio di un documento di formazione giudiziale, necessario come titolo per procedere all'iscrizione nel Libro fondiario degli acquisti mortis causa degli immobili esistenti nell'asse ereditario e, come tale, esula sia per valore sia in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della complessità della materia per quanto riguarda istruzione e decisione, dai principi ispiratori della delega e quindi dalle materie attribuibili al giudice onorario;
    tale impostazione è, peraltro, in linea con quanto previsto anche in materia di certificato successorio europeo, laddove all'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), è stato ribadito che, dove vige il sistema del libro fondiario, continua a trovare applicazione il Titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,

impegna il Governo

a tenere in debita considerazione, nell'esercizio della delega di cui articolo 1, comma 1, lettera p), con particolare riguardo alla nuova funzione del giudice di pace prevista dall'articolo 2, comma 15, lettera b), della peculiarità del certificato di eredità e di legato, come illustrato in premessa, escludendo l'attribuzione della relativa competenza all'ufficio del giudice di pace.
9/3672/4Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giudice

magistrato non professionale

magistrato