Legislatura: 17Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Primo firmatario: FONTANA GREGORIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/04/2016 Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 28/04/2016
PARERE GOVERNO IL 28/04/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/04/2016
CONCLUSO IL 28/04/2016
La Camera,
premesso che:
in base al comma 14 dell'articolo 2 del provvedimento in epigrafe, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo provvedimento, disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi: «c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali; d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico»;
la formazione e l'aggiornamento sono universalmente considerati requisiti indispensabili per il corretto esercizio delle funzioni giudiziarie;
di norma, nei corsi di alta formazione post-universitaria con frequenza obbligatoria, per ciascun studente è ammessa l'assenza non giustificata dalle lezioni per un numero di ore non superiore al 20 per cento del totale fra le ore di lezione e le altre attività accreditate, previste dal piano di studi, ed eventuali assenze superiori a tale limite, causate da motivi di salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, vengono valutate dagli organi direttivi del corso,
invita il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, da parte dei magistrati onorari, ai corsi di formazione a loro specificamente dedicati, per un numero superiore al 20 per cento del totale fra le ore di lezione e le attività accreditate dei corsi stessi sia elemento decisivo per valutare la conferma nell'incarico dei magistrati stessi e che eventuali assenze superiori al limite suddetto causate da motivi di salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, vengano valutate dagli organi direttivi degli stessi corsi.
9/3672/3. Gregorio Fontana.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):magistrato