Legislatura: 17Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/04/2016 INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/04/2016 MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/04/2016
PARERE GOVERNO IL 28/04/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/04/2016
CONCLUSO IL 28/04/2016
La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» è prevista, all'articolo 2, comma 13, la corresponsione ai magistrati onorari di indennità costituite da una parte fissa, senza che siano individuati criteri certi per la sua determinazione, e da una parte variabile, definita nel minimo e nel massimo in misura non inferiore al 15 per cento né superiore al 50 per cento della parte fissa;
ne discende che il compenso spettante al magistrato onorario dipende integralmente, anche per la determinazione della componente variabile, dall'individuazione della somma spettante quale componente fissa indennitaria;
la certezza di una retribuzione congrua per un magistrato è finalizzata a garantire non solo il suo diritto al sostentamento, ma anche l'autonomia e indipendenza del giudice in modo da prevenire ogni rischio di corruzione; un magistrato deve svolgere la propria funzione con l'unico scopo di garantire il rispetto della legge e non può essere condizionato da una situazione retributiva incerta;
la Corte costituzionale in più occasioni ha affermato come la retribuzione dei magistrati riguarda «un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza» (Corte costituzionale n. 1/1978; Corte costituzionale n. 42/1993; Corte costituzionale n. 223/2012) ed ha precisato che tale aspetto è fondamentale «in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni di altri poteri»;
questo è un principio posto a tutela della funzione giudiziaria e non costituisce una prerogativa collegata allo status giuridico della persona del giudicante considerata quindi l'importanza della determinazione certa e congrua del compenso del magistrato onorario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di decreto legislativo attuativo all'articolo 2, comma 13 dell'emanando disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», che la parte fissa dell'indennità del magistrato onorario che svolge funzioni giudicanti o requirenti sia determinata in misura non inferiore a 36.000 euro lordi annui.
9/3672/17. Molteni, Guidesi, Invernizzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):magistrato
indipendenza della giustizia
prevenzione dei rischi