ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PALMIERI ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/05/2016

ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/035
presentato da
PALMIERI Antonio
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame detta due distinte discipline: con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali);
    sarà necessario valutare attentamente l'impatto della normativa introdotta, anche con riferimento ai profili di potenziale contenzioso derivante in particolare dai nuovi vincoli introdotti dalla disciplina sulle convivenze, nonché ai maggiori oneri finanziari che lo Stato dovrà sostenere, in particolare per l'estensione della reversibilità alle unioni civili, e per i costi per il minor gettito Irpef per detrazioni fiscali, e quelli legati ai maggiori assegni al nucleo familiare. Le stime «prudenziali» effettuate da INPS e MEF non danno poi alcuna certezza in merito ai riflessi finanziari dell'estensione dei diritti successori;
    dalla lettura del disposto costituzionale (in particolare gli articoli 2 e 29 Cost.), si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sent. 352 del 2000). Anzi, pur non disconoscendo il valore di altre forme di convivenza, ha affermato che l'articolo 29 della Costituzione riconosce alla famiglia legittima «una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio» (sent. 310 del 1989). La Consulta, per effetto della copertura dell'articolo 2 Cost., considera tuttavia la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio;
    come per le unioni tra persone di sesso diverso anche il tema delle unioni omosessuali può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale attraverso i citati articoli 2 e 29 della Costituzione, trovando possibile tutela nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2. Nonostante il dettato dell'articolo 29 Cost. non specifichi che il matrimonio debba essere consentito solo tra partner di sesso diverso, la giurisprudenza ha costantemente precluso alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia (così come di vedere trascritto nei registri di stato civile un tale matrimonio legittimamente contratto all'estero) sulla base della necessaria diversità di sesso tra gli aspiranti coniugi. Ciò anche sulla base di una lettura della normativa nazionale, in particolare quella del codice civile in materia di filiazione (che parla di padre e madre, di concepimento, di parto);
    costante giurisprudenza della Consulta ritiene presupposto indefettibile del matrimonio la diversità di sesso dei coniugi. Le unioni omosessuali devono trovare, invece, riconoscimento e garanzie come «formazioni sociali» ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. In tal senso la Corte, pur nel rispetto della discrezionalità del Parlamento, ha sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che assumono forme diverse dal matrimonio;
    nonostante la consolidata giurisprudenza il merito, il legislatore, con il testo al nostro esame, ha comunque operato una scelta che nei fatti estende alle unioni civili la quasi totalità delle norme già previste in favore del matrimonio, con le relative conseguenze sociali ed economiche che ne derivano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della nuova normativa introdotta, e ad effettuare un attento monitoraggio relativo ai dati riferiti alle unioni civili e alle convivenze, con particolare riferimento all'attivazione di eventuali procedure di contenzioso e ai maggiori oneri finanziari per lo Stato, riferendo annualmente in Parlamento con apposita relazione alle Camere sullo stato di attuazione della disciplina introdotta dalla proposta di legge in esame, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9/3634/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

unione civile

conseguenza economica