ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/05/2016
Resoconto GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
INTERVENTO GOVERNO 11/05/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/05/2016
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 11/05/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 11/05/2016

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 11/05/2016

DISCUSSIONE IL 11/05/2016

RESPINTO IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/027
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal Codice Civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
    sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola “coniuge” e “coniugi” s'intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    le persone omosessuali che si uniscono in questa nuova specifica formazione sociale, possono decidere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni, accedere ai congedi parentali nelle stesse modalità previste per le coppie sposate, accedere alle graduatorie per gli asili nido, accedere alle graduatorie per le case popolari, accedere al ricongiungimento nel caso uno dei partner sia straniero;
    inoltre si prevede la reversibilità della pensione, la possibilità di subentro da parte del partner nel caso in cui una coppia viva in affitto e muoia il titolare del contratto, l'obbligo di mantenimento in caso di separazione;
    il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società;
    secondo i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente l'aggettivo «naturale» ex articolo 29 della Costituzione sta ad indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale;
    la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato a adempiere ai doveri legati alla loro decisione;
    stando all'ultimo rapporto ISTAT che ha diffuso gli indici demografici, le nascite in Italia continuano a calare: nel 2015 sono state 488 mila, 8 per mille residenti, quindicimila in meno rispetto al 2014, toccando il minimo storico dalla nascita dello Stato Italiano, il numero dei figli medi per donna, è di 1,35 al 2015 che si conferma il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità. L'età media delle donne al momento del parto è salita a 31,6 anni;
    le teorie neomalthusiane, indicando nella crescita demografica il peggiore dei mali, hanno condizionato pesantemente le istituzioni internazionali e le politiche dei governi, con risultati che sono all'origine della crisi economica e che si sono rivelati devastanti per l'economia e per lo sviluppo dell'umanità. Con il verificarsi del crollo delle nascite, il PIL mondiale è cominciato a decrescere ed i costi fissi ad aumentare. La mancanza di giovani e la crescita percentuale di anziani e pensionati ha fatto lievitare le spese sanitarie e quelle dei sistemi pensionistici. Per sopperire alla mancata crescita demografica, le economie avanzate hanno aumentato le tasse e incrementato i costi, praticando politiche di credito facile e a basso interesse e indebitando le famiglie in maniera vertiginosa. La riduzione del risparmio e la crescita del debito delle famiglie è più o meno simile in tutti i Paesi avanzati che hanno adottato politiche di decrescita demografica;
    la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità;
    è doveroso garantire il diritto di ogni persona a formare una famiglia o a essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento dalle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico;
    è necessario conferire piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (...)»,

impegna il Governo

a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini e dei giovani adolescenti.
9/3634/27Grimoldi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

minoranza sessuale

famiglia