ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/05/2016
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

DISCUSSIONE IL 11/05/2016

RESPINTO IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/021
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    in concomitanza con la discussione del disegno di legge in esame, (sospettiamo, anche con finalità strumentali volte distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
    il legislatore già nel 2004 con l'approvazione della legge 40 aveva fissato il divieto della pratica della maternità surrogata. L'articolo 12, comma 6, della legge 40/2004 ha sancito che chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
    la legge 40 che, di fatto, è stata depotenziata a colpi di sentenze, anche in relazione al divieto di maternità surrogata non trova piena applicazione. Il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sono applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    fa riflettere ad esempio come personaggi pubblici, noti anche per i loro incarichi di responsabilità politica istituzionale, abbiano reso palese, attraverso i canali mediatici, di aver agito in contrasto con la legge italiana avallando, così, ad avviso del proponente del presente ordine del giorno la tesi di una impunità di fatto;
    appare irragionevole come il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire l'appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa, non abbiano mai sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti di sentenze dove l'autorità giudiziaria ha proceduto all'auto produzione della disposizione normativa introducendo, di fatto, il riconoscimento della stepchild adoption anche in casi di ricorso alla maternità surrogata,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per far sì che possano essere applicate le sanzioni previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità.
9/3634/21Borghesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattamento crudele e degradante

automobile

conflitto di giurisdizioni