ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALLASIA STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

RESPINTO IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/020
presentato da
ALLASIA Stefano
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge presenta aspetti di rilevanza etica verso i quali è doveroso considerare il diritto all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
    le recenti dichiarazioni del Consiglio d'Europa in merito al ricorso all'obiezione di coscienza destano preoccupazioni;
    l'obiezione di coscienza è un diritto fondamentale della persona e in quanto tale va rispettato. E non è legato soltanto a convinzioni religiose o etiche ma si esercita «anche e soprattutto in riferimento a convincimenti profondamente laici di tutela del diritto alla vita di ogni essere umano sin dal concepimento;
    in Italia il diritto all'obiezione di coscienza in campo medico è assicurato ed espressamente codificato dalle seguenti leggi: la legge n. 194 del 1978 che, all'articolo 9, ha introdotto una particolare specie di obiezione di coscienza, in materia di interruzione volontaria della gravidanza, riconosciuta al personale sanitario ed esercente attività ausiliarie, salvo nei casi urgenti nei quali è in gioco la vita di una persona; peraltro, una disposizione similare è contenuta anche nel codice di deontologia medica, approvato anch'esso nel 1978, che all'articolo 28 stabilisce che «qualora al medico vengano richiesti interventi che contrastino col suo convincimento clinico o che discordino con la sua coscienza, come nel caso di sterilizzazione, aborto o interventi di plastica, egli può rifiutare la propria opera pur nel rispetto della volontà del paziente»; la legge n. 413 del 1993 che disciplina l'obiezione di coscienza per la sperimentazione animale; l'articolo 16 della legge n. 40 del 2004 che riguarda la procreazione medicalmente assistita e riconosce al personale sanitario ed esercente le attività sanitarie accessorie la facoltà di astenersi dal compimento della procedura, adottando un'impostazione similare alla disciplina in materia di aborto;
    le decisioni prese in Europa non possono condizionare in alcun modo il diritto alla sovranità nazionale di ogni Stato membro di legiferare in piena autonomia in ambiti etici di tale importanza,

impegna il Governo

a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza e a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione.
9/3634/20Allasia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale

professione sanitaria

obiezione di coscienza