ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PIRAS MICHELE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 11/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

RESPINTO IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/018
presentato da
PIRAS Michele
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina le convivenze e le unioni civili;
    in riferimento ai temi affrontati non può essere trascurato il tema della maternità surrogata, attualmente vietata nel nostro Paese dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);
    la Corte costituzionale più volte ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune sue parti, a riprova che la scelta legislativa è stata fatta non per regolamentare l'ambito della fecondazione assistita, come si dovrebbe, ma allo scopo di introdurre divieti che contrastano con i principi della Costituzione italiana;
    la Corte europea dei diritti Umani è intervenuta più volte in materia di maternità surrogata precisando che allo stato attuale delle legislazioni dei Paesi del Consiglio d'Europa, tra le quali non esiste una armonizzazione, gli Stati membri hanno la discrezionalità di mantenere una legislazione che vieti la maternità surrogata (2014, sentenze Mennesson e Labassee contro Francia);
    al contempo, la Corte ha stabilito che il figlio nato mediante surrogazione di maternità in un Paese dove ciò è lecito non può essere sottratto alla coppia dei genitori la cui filiazione è stata legalmente stabilita all'estero. In questo caso, deve essere tutelato il preminente interesse del minore che è innanzitutto quello al rispetto della propria vita familiare e all'identità personale;
    condannando l'Italia (2015, sentenza Paradiso e Campanelli), la Corte ha stabilito che al minore deve essere garantito il diritto fondamentale alla vita familiare con i propri genitori, anche quando questi lo sono solo di fatto, se con loro ha stabilito e consolidato un rapporto genitore-figlio/a. Laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve adottare misure che permettono a tale legame di svilupparsi, favorendo innanzitutto il ricongiungimento tra i genitori e il figlio/a interessati/e. Non può al contrario, sottrarre il figlio ai genitori;
    secondo la Corte, nei predetti casi di maternità surrogata, il riferimento all'ordine pubblico non può essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto lo Stato ha l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo (par. 80);
    in Italia si è sviluppato un dibattito ideologico sulla gestazione per altri/e, che invoca interventi normativi che vadano oltre il divieto già esistente, facendo ricorso anche ad argomenti già utilizzati in occasione della legge 40/2004. Si invoca l'introduzione di un «reato universale» e il non riconoscimento giuridico dei figli/e alle coppie italiane che fanno ricorso all'estero a tale pratica;
    tale dibattito ignora del tutto la giurisprudenza innanzi citata, che evidenzia l'obbligo di tutelare il preminente interesse del minore, che non può essere sottratto alla sua famiglia; così come ignora il tema della permeabilità degli ordinamenti giuridici e della necessità di regolare fenomeni altrove leciti, non di punirli;
    la libertà di scelta delle donne che vogliono portare avanti una gravidanza consentendo a una vita di venire al mondo e di essere amorevolmente accolta da altre coppie di genitori, comporta che la loro scelta non sia costretta dal ricatto economico o dallo sfruttamento, e che abbiano la possibilità di ripensamento, nel corso della gravidanza e dopo il parto;
    c’è un mutamento sociale e umano dei rapporti di filiazione, della genitorialità e più in generale della vita familiare non più basati sulla coincidenza tra dato biologico, genetico, sociale e su un presunto unico modello (naturale) e di famiglia, ma fondati sulla qualità delle relazioni. Tale cambiamento sociale è già stato riconosciuto giuridicamente, ma deve esserlo pienamente, perché vi è la priorità di assicurare gli stessi diritti ai figli e alle figlie a prescindere da come sono venuti al mondo; a tal proposito è utile ricordare che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ha ribadito, sotto il profilo sostanziale dei valori e dei principi, l'estensione del confine della «vita familiare» che sinora riguardava la coppia eterosessuale, ai figli generati naturalmente e con la procreazione assistita anche eterologa;
    con la legge n. 154 del 2013 il legislatore ha individuato come caratterizzante il rapporto di filiazione, il concetto di responsabilità genitoriale non sempre rispondente alla coincidenza della figura genetica e/o biologica;
    la Corte di Cassazione, con la decisione sul divieto di disconoscimento di paternità da parte del marito della coppia che ha dato il consenso all'inseminazione eterologa della moglie (sentenza n. 2315 del 1999), ha sovvertito il principio secondo il quale la verità biologica fonda il rapporto di filiazione;
    anche con riferimento alla genitorialità delle persone omosessuali, la giurisprudenza riconosce che costituisce pregiudizio il ritenere che un minore cresciuto da una coppia omosessuale possa non crescere bene (Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 601 del 2013), e la giurisprudenza più recente del Tribunale dei minori, nel consentire l'adozione del figlio del partner, lo ha constatato con approfondite indagini (tra le altre: Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza 30 giugno 2014, confermata da Corte d'appello di Roma con sentenza del 23 dicembre 2015; stesso Tribunale, sentenze 22 settembre 2015 e 26 gennaio 2016);
    il ricorso alla proibizione, come dimostra la legge 40 del 2004, mette in questione il principio di laicità perché un personale convincimento morale non può prevaricare quelli di altri/e;
    il principio di libertà di scelta e responsabilità delle donne nella procreazione è intangibile: a una donna non si può imporre né di essere o non essere madre, né di usare o non usare il suo corpo a fini riproduttivi;
    la gestazione per altri/e è pratica antica quanto il mondo, molto diffusa anche in Italia fino a pochissimi anni fa;
    la novità sta nelle forme attraverso le quali si realizza, a seguito dello sviluppo delle tecniche di procreazione assistita, ma anche della possibilità di regolamentare il rapporto tra le persone coinvolte;
    la libertà di scelta della gestante e la regolamentazione del rapporto tra le parti sono concreti capisaldi della possibilità di gestazione per altri/e, nei paesi – come ad esempio Stati Uniti o Canada –, dove la pratica è lecita e non vi è sfruttamento delle donne;
    è riprovevole e da contrastare con forza, quando dietro questa pratica ci siano rischi di ricatto e di costrizione alla mercificazione delle donne e del loro corpo, o quando si sia in assenza di ogni forme di tutela di ciò che ogni donna possa decidere di e per se stessa. Rischio moltiplicato dalle diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione del mercato del biolavoro, dell'uso del materiale genetico e delle capacità riproduttive dei corpi;
    la gestazione per altri/e, come la fecondazione assistita, è una realtà delicata e complessa talvolta troppo spesso semplificata anche attraverso un linguaggio che rispecchia stereotipi che colpiscono le persone coinvolte: donne, uomini, bambini/e nati attraverso questa pratica. Ad esempio, anche l'espressione «utero in affitto» veicola un pregiudizio verso le gestanti, uomini omosessuali e bambini/e nati attraverso questa pratica;
    le donne subiscono violenza anche in famiglia, sono private di diritti umani fondamentali a causa di valori, credenze religiose e tribali. Ma non per questo ci sogniamo di mettere al bando universale famiglia e religione che sono, invece, diritti fondamentali della persona;
    contrastare ogni possibile sfruttamento non significa normare, in nome del bene delle donne, il corpo femminile: nessuna donna può essere obbligata a procreare o ad abortire;
    è la soggettività di una donna con la sua libera scelta di portare avanti una gravidanza che dà la misura e il limite ai desideri di genitorialità, visto che il corpo femminile continua ad essere il tramite indispensabile per la nascita,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative normative volte ad introdurre una regolamentazione mite della gestazione per altri/e, che riconosca il rispetto la soggettività della donna in tutto il percorso della gestazione, la possibilità di un suo ripensamento e quella di mantenere il legame con il nascituro e gli altri soggetti coinvolti, nonché a contrastare ogni eventuale forma di pratica sommersa e clandestina a causa dell'impossibilità di accedere alla gestazione per altri/e e a prevedere tutte le tutele giuridiche, sanitarie, sociali di tutti i soggetti coinvolti in una realtà che di fatto esiste, nel contempo assumendo iniziative per punire ogni forma di costrizione alla procreazione, anche in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul.
9/3634/18Piras, Costantino, Nicchi, Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Marcon, Franco Bordo, Pannarale, Ricciatti, Martelli, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Giancarlo Giordano, Paglia, Pellegrino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

filiazione

protezione dell'infanzia

procreazione artificiale