ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03386/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 521 del 13/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 13/11/2015


Stato iter:
13/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/11/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/11/2015

PARERE GOVERNO IL 13/11/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2015

CONCLUSO IL 13/11/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03386/003
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Venerdì 13 novembre 2015, seduta n. 521

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 del provvedimento, come modificato al Senato, allo scopo di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e fissare una data certa per la conclusione dell'intera procedura di collaborazione volontaria, stabilisce che i termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché quelli di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015 sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di voluntary disclosure, e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa procedura;
    la suddetta disposizione, inoltre, affida l'intera gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere del 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
    quest'ultima previsione si pone in esplicita deroga alla disciplina generale sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA, la quale, a sua volta, impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata;
    inoltre, la suddetta «salvifica» unificazione del termine di decadenza, introdotta al fine di garantire una data certa di conclusione della intera procedura per quei contribuenti che decidano di avviarla, si traduce, nella pratica, nella proroga di un anno del potere di accertamento in favore dell'Agenzia, che dovrebbe avere tempo sino al 31 dicembre 2016 per notificare gli atti relativi al 2004, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni relative al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list, gli atti relativi al 2006 in caso di raddoppio dei termini, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list, gli atti relativi al 2009 per violazioni attinenti al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o blak list con accordo e gli atti relativi al 2010 per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non blak list e/o black list con accordo. Inoltre dalla stessa unificazione dei termini discende anche l'obbligo per l'Agenzia di notificare gli anni non in scadenza al 31 dicembre 2015 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2016;
    se da un lato è vero che l'amministrazione finanziaria potrà disporre di un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza, è altrettanto vero che i contribuenti che abbiano autodenunciato correttamente la propria posizione incassano il premio di avere certezza sulla chiusura della procedura di voluntary disclosure;
    tali nuove previsioni, che si traducono in una sorta di cambio di regole in corsa, costringeranno l'Agenzia delle entrate, notoriamente costretta in questi ultimi tempi a lavorare sottorganico, ad esaminare sommariamente e valutare superficialmente le migliaia di pratiche relative alla procedura di collaborazione volontaria, attività che includono anche la verifica della correttezza di tutti i dati forniti dai contribuenti, e a limitarla a svolgere un'attività esclusivamente funzionale a quel tanto atteso gettito della voluntary, pari a circa 2,4 miliardi di euro e già destinato a disinnescare l'automatico vigore delle clausole di salvaguardia previsto per il 2016;
    stando agli ultimi dati diffusi il 26 ottobre 2015, le istanze di adesione alla procedura pervenute all'Agenzia delle Entrate sono state 70.000, un numero suscettibile di sfiorare, entro la fine dell'anno, la quota di 80.000, un dato, quest'ultimo, che se moltiplicato per le cinque annualità da verificare si tradurrebbe in un'entità di accertamenti sostanziali che sfiorerebbe le 400.000 unità, un numero consistente se si considera che la stessa Agenzia effettua in media 700.000 accertamenti ogni anno, che si riducono a 300.000 se si escludono quelli automatizzati;
    resta pertanto un'incognita capire come l'amministrazione finanziaria riuscirà a portare a termine un numero più che doppio di accertamenti rispetto agli ultimi anni, soprattutto nelle condizioni di difficoltà oggettive legate alla carenza di organico con le quali è costretta ad operare,

impegna il Governo

ad effettuare entro il mese di aprile del 2016 un primo monitoraggio dei risultati derivanti dall'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle pratiche relative alla procedura di collaborazione volontaria, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 2016 entro il quale l'amministrazione finanziaria dovrebbe ultimare gli accertamenti relativi.
9/3386/3Paglia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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