ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03386/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 521 del 13/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: CASTELLI LAURA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/11/2015


Stato iter:
13/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2015
Resoconto CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 13/11/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/11/2015

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 13/11/2015

PARERE GOVERNO IL 13/11/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2015

CONCLUSO IL 13/11/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03386/020
presentato da
CASTELLI Laura
testo di
Venerdì 13 novembre 2015, seduta n. 521

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle entrate preposti all'accertamento. In particolare, in deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, sarà attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione;
    più in dettaglio, la norma in esame si pone in esplicita deroga alla disciplina sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA (rispettivamente, articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
    la disciplina generale infatti impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La disposizione in commento, invece, affida la gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;
    siffatta disposizione, allo stato priva di giustificazione sotto il profilo operativo, rischia di compromettere l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione in quanto, per determinati soggetti (coloro che presentano le istanze successivamente al 10 novembre 2015), si concentra l'attività di accertamento in capo ad uffici la cui individuazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il ricorso alla deroga alla competenza territoriale a circostanziate e motivate esigenze operative.
9/3386/20Castelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito