ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03386/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 521 del 13/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/11/2015


Stato iter:
13/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/11/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 13/11/2015

PARERE GOVERNO IL 13/11/2015

RESPINTO IL 13/11/2015

CONCLUSO IL 13/11/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03386/010
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Venerdì 13 novembre 2015, seduta n. 521

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di considerare l'opportunità di prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, che per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015) le sanzioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies, relativamente alle maggiori imposte accertate, si applicano nella misura pari al minimo edittale, senza beneficiare dunque della riduzione prevista per i contribuenti che hanno aderito alla riduzione entro il termine del 30 settembre.
9/3386/10Benedetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato tributario

tesoro

contribuente