ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03386/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 521 del 13/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: PLANGGER ALBRECHT
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 13/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/11/2015
MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/11/2015
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/11/2015
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/11/2015
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/11/2015


Stato iter:
13/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/11/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 13/11/2015

PARERE GOVERNO IL 13/11/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2015

CONCLUSO IL 13/11/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03386/001
presentato da
PLANGGER Albrecht
testo di
Venerdì 13 novembre 2015, seduta n. 521

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce agevolazioni fiscali, ai soli fini della collaborazione volontaria, per il rientro di tutti i capitali dei lavoratori frontalieri, derivanti da tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate;
    in virtù di tale disposizione i frontalieri svizzeri, attraverso al reviviscenza del ravvedimento operoso, potranno far rientrare i propri patrimoni, su loro istanza da presentare entro il 31 dicembre 2016, pagando un'aliquota del 5 per cento ai fini delle imposte dirette;
    tuttavia, ai fini della completa emersione dei capitali detenuti all'estero, con particolare riguardo alla situazione dei lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in Svizzera e hanno risieduto lì stabilmente sempre per finalità legate all'attività lavorativa, sarebbe opportuno estendere l'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge anche ad altre forme di reddito comunque riconducibili al lavoro transfrontaliero, legate alla vendita di beni immobili detenuti durante il periodo di iscrizione all'Aire, oppure le somme detenute presso conti correnti svizzeri detenute da cittadini italiani, derivanti da lavoro transfrontaliero ovvero da coloro che hanno svolto lavoro transfrontaliero,

impegna il Governo

ad estendere le agevolazioni fiscali già previste per i redditi derivanti da tutte le prestazioni corrisposte ai lavoratori transfrontalieri con la Svizzera, in un prossimo provvedimento utile, anche alle altre forme di reddito illustrate in premessa.
9/3386/1Plangger, Gebhard, Marguerettaz, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoratore frontaliero

prezzo ridotto

imposta diretta