ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/083
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    il primo comma dell'articolo 36 dello Statuto speciale della regione siciliana approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 stabilisce che: «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.»;
    ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia finanziaria», spettano alla regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime;
    l'articolo 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, in applicazione dell'articolo 37 dello Statuto, assegna, altresì, alla regione siciliana i tributi relativi ai redditi di lavoro dipendente degli addetti agli stabilimenti situati nel territorio regionale;
    con la recente sentenza n. 207 del 2014, la Corte Costituzionale, richiamando le precedenti pronunce n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999, ha chiarito che «l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale dell'atto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Ciò che rileva, quindi, è che venga assicurato che alla Regione giunga il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale, a nulla rilevando che, come nel caso di specie, l'incremento di quest'ultima sia dovuto a detrazioni fiscali introdotte dal legislatore statale, peraltro comunque poste a carico della Regione.»;
    è in atto, da diversi anni, un processo di costante e crescente erosione del gettito IRPEF che annualmente viene incassata dalla Regione Sicilia: dai dati desunti dalla Relazione Tecnica al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, emerge, infatti, che nell'anno 2008, a fronte di una imposta netta versata sul territorio regionale, pari a circa 7.279 milioni di euro, solo il 66,8 per cento affluisce nelle casse regionali, pari a 4.861 milioni di euro, mentre il restante 33,20 per cento viene versato in favore dell'erario nazionale. La percentuale del gettito destinato alla Regione siciliana scende progressivamente negli anni successivi, attestandosi al 65,3 per cento nel 2009, al 64,2 per cento nel 2010 e al 61,4 per cento nel 2011. In maniera complementare e simmetrica aumenta la quota trattenuta dall'erario nazionale;
    confrontando l'andamento del gettito IRPEF sopra descritto con quello relativo alle altre regioni a Statuto speciale, nel medesimo arco di tempo, emerge, altresì, che la percentuale dell'imposta effettivamente pervenuta alla regione siciliana è stata in media inferiore alle quote di compartecipazione ai tributi erariali delle altre RSS, quantunque la regione siciliana disponga di tutto il gettito e non solo di una quota di esso,

impegna il Governo

a quantificare tutte le entrate tributarie erariali, dirette e indirette, riscosse nell'ambito del territorio siciliano ed a fare in modo, nell'ambito delle proprie competenze, di dare piena attuazione agli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto siciliano.
9/3262/83Villarosa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

imposta sulle persone fisiche

tesoro